Nonostante l’elencazione degli atti impugnabili non li richiami, gli avvisi bonari sono senz’altro impugnabili

Corte di Cassazione

Nonostante l’elencazione degli atti impugnabili non li richiami, gli avvisi bonari sono senz’altro impugnabili. Studiamo Il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 3466 del 11/02/2021, ha chiarito i presupposti di impugnabilità degli avvisi bonari. Nella specie, la società contribuente aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso. L’impugnazione aveva ad oggetto la comunicazione d’irregolarità ex art. 36 bis, comma 3, del Dpr. n. 600/73.

La contribuente aveva infatti eseguito il pagamento dell’IRAP dovuta per l’anno d’imposta 2005, versando anche la sanzione per ravvedimento operoso. Successivamente aveva tuttavia ricevuto dall’Agenzia la comunicazione d’irregolarità, con la quale le era stato rappresentato che nella specie la sanzione era superiore a quella versata. La società aveva pertanto proposto ricorso. Ma sia il giudice di primo grado che quello di appello avevano ritenuto che la comunicazione d’irregolarità non rientrasse tra gli atti autonomamente impugnabili. Secondo la CTR tale comunicazione era un mero invito al contribuente per chiarire la sua posizione, sicché non comportava una pretesa certa e definitiva. La società aveva infine proposto ricorso per cassazione, censurando la pronuncia per aver escluso l’impugnabilità della detta comunicazione.

Indice dei contenuti

La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici di legittimità che l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 Dlgs. 546/92, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo. Il contribuente, rileva la Cassazione, ha la facoltà (non l’obbligo) di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore. In particolare laddove, come accade anche con il cosiddetto avviso bonario, sia stata portata a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria.

E senza dover attendere che la stessa pretesa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento, si trasformi in uno degli atti espressamente impugnabili. Già al momento della ricezione dell’avviso sorge infatti, in capo al contribuente, l’interesse a chiarire la sua posizione. E quindi anche l’interesse ad invocare una tutela giurisdizionale che assicuri il controllo della legittimità sostanziale della stessa pretesa.

Conclusioni

In conclusione, nonostante l’elencazione degli atti impugnabili non li richiami, gli avvisi bonari sono senz’altro impugnabili. E tale impugnazione va proposta davanti al giudice tributario, munito di giurisdizione a carattere generale e competente ogni qualvolta si controverta di un rapporto tributario. Nella specie, riguardante una comunicazione trasmessa per l’applicazione di una sanzione per ritardato versamento di un’imposta, pertanto, il contribuente poteva procedere alla sua impugnazione. Anche perché questa avrebbe semplicemente preceduto la notifica della cartella di pagamento, atto quest’ultimo espressamente compreso tra quelli impugnabili.

Consigliati per te