Non serve l’ISEE a questi genitori con figli minori che possono ottenere un’indennità pari al 50% della retribuzione  

INPS

Il Governo, in virtù della pandemia che ha messo in ginocchio tanti lavoratori e tante famiglie, ha messo in campo Bonus e agevolazioni. Tra questi si pensi al Bonus assunzioni per le donne lavoratrici e in difficoltà. Così come ha predisposto misure per consentire ai genitori di stare vicino ai figli ammalatisi o in quarantena senza rischiare il posto di lavoro.

L’INPS, pertanto con la circolare dell’INPS n.189/2021 fornisce le istruzioni per fruire del congedo parentale Covid 19, previsto dal D.L. n.146/2021. In particolare è stato previsto con il nuovo Decreto Legge uno specifico congedo parentale SARS CoV-2 dal 22 ottobre al 31 dicembre 2021. In questo caso, non serve l’ISEE a questi genitori con figli minori che possono ottenere un’indennità pari al 50% della retribuzione.

Potranno fruire del nuovo congedo i genitori lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Tale periodo è concesso per la cura dei figli conviventi minori di 14 anni colpiti da SARS CoV-2, in quarantena o con attività didattica sospesa. Mentre può essere fruito senza limiti d’età e indipendentemente dalla convivenza, nell’ipotesi di figli con disabilità, ex art. 3, co.3 L.104/92. Ovvero qualora siano iscritti a scuole d’ogni ordine e grado o presso centri diurni, affetti da SARS CoV-2, in quarantena o con attività didattica sospesa. Nonché con centro diurno assistenziale chiuso.

Inoltre il Decreto prevede per i genitori con figli d’età tra 14 e 16 anni, il diritto d’astenersi dal lavoro senza retribuzione, indennità, contributi figurativi. Ma con il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Non serve l’ISEE a questi genitori con figli minori che possono ottenere un’indennità pari al 50% della retribuzione

Possono può fruire del congedo uno solo o entrambi i genitori, purché non negli stessi giorni in forma giornaliera o in modalità oraria. Tale congedo è previsto dal 22 ottobre fino al 31 dicembre 2021. Pertanto si può chiedere per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata del periodo riportato nelle documentazioni che danno diritto al congedo. Inoltre il congedo è fruibile anche in caso di certificazioni che proroghino il periodo o nell’ipotesi di nuovi documenti per lo stesso o altro figlio.

Per tale congedo è inoltre riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione, secondo le modalità del pagamento diretto o a conguaglio dell’indennità di maternità.

L’INPS specifica che eventuali periodi di congedo fruiti prima del 21 ottobre, dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, possono convertirsi su domanda dell’interessato nel Congedo SARS CoV-2. In tal modo potranno godere dell’indennità pari al 50% in luogo di quella pari al 30% per il congedo parentale.

La domanda dovrà inoltrarsi telematicamente tramite:

  • il sito web dell’INPS muniti di SPID, CIE o CNS;
  • il Contact Center chiamando il numero 803.164 da rete fissa o il numero 06 164.164 da rete mobile;
  • Patronati.

Approfondimento

Corsa al Bonus di 800 euro mensili per i genitori soli separati e divorziati

Consigliati per te