No alla multa con autovelox se la mancata contestazione non è motivata

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No alla multa con autovelox se la mancata contestazione non è motivata.

La giurisprudenza, in maniera pressochè univoca, non guarda con favore alle multe irrogate mediante rilevatori elettronici in difetto di contestazione immediata. Più specificamente, si reputa che la mancata contestazione vada specificamente motivata e non ci sia spazio per una motivazione standard e generalizzata. E’ quanto, da ultimo, ribadito dal Tribunale di Reggio Emilia che ha dedotto la necessità di indicare nel verbale le ragioni per cui non è stata possibile la contestazione immediata.

No alla multa con autovelox se la mancata contestazione non è motivata.  Le motivazioni della sentenza

In effetti, la sentenza di Reggio Emilia ha ripetuto un principio da ultimo costantemente caldeggiato anche dalla Cassazione. E cioè: nel verbale effettuato a mezzo dello Scout Speed vanno espressamente indicate le ragioni per cui non è stato possibile procedere alla contestazione immediata. Queste possono essere tra quelle di cui all’art. 201 del Codice della Strada. Quindi, il conducente che viaggiava oltre i limiti, deve essere informato del motivo per il quale non è stato fermato in costanza di commissione dell’infrazione. Quindi, nella sentenza n. 511/2020, il Tribunale, ha respinto il ricorso presentato contro il provvedimento del Giudice di Pace che aveva dato ragione al conducente. Quindi, no alla multa con autovelox se poi la mancata contestazione immediata non è motivata.  Infatti, il Tribunale evidenzia come la motivazione circa la mancata contestazione immediata abbia un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio.

Infatti, essa svolge una funzione necessaria alla esplicazione del diritto di difesa.

In difetto, l’accertamento è da considerarsi illegittimo così come i successivi atti procedimentali e quindi va impugnato.

Nel caso di specie, nel verbale era indicato che la violazione non era stata subito contestata in quanto “rilevata attraverso apparecchiatura omologata. Tuttavia, l’art. 201 del C.D.S. stabilisce che la contestazione differita possa ricorrere in tre casi. Essi sono:

1) determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento,

2) impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile,

3) impossibilità di fermare il veicolo nei modi regolamentari.

Pertanto, il generico richiamo alla norma del Codice della Strada non è sufficiente. Ciò in quanto non consente di appurare quale sia la ragione concreta, tra le tre astrattamente possibili, per cui non è avvenuta la contestazione immediata. Ne deriva che è inutile comminare la multa con strumenti elettronici se la mancata contestazione non è concretamente motivata.

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