Niente multa secondo i giudici per i condomini che si vedono recapitati importi anche salati in relazione a questi comportamenti

raccolta differenziata

Chiunque viva in un condominio sa perfettamente che condividere diritti e doveri può essere molto difficile. Questo si vede nelle riunioni, dove i diversi punti di vista finiscono per scontrarsi. E lo vedono anche le cancellerie dei tribunali, dove spesso giungono le cosiddette liti bagatellari. Si tratterebbe, cioè, di procedimenti giudiziari legati a litigi di scarso o minimo valore economico, ma che vedono le parti poco disposte a cooperare.

Negli ultimi anni, ad aggiungersi alle potenziali situazioni conflittuali, si sono aggiunte le questioni relative alla raccolta differenziata. Mantenere in comune cassetti della spazzatura in cui conferire solo determinati rifiuti può risultare difficile. Infatti, se la colpa dell’errore è del singolo cittadino, diventa spesso difficile per l’autorità locale riconoscere a chi sia concretamente addebitabile il comportamento. Recentemente, però, la giurisprudenza sembra aver raggiunto un indirizzo sul tema.

Un problema prima riguardante anche gli amministratori

I Comuni che non riuscivano ad indicare un soggetto responsabile erano soliti rivalersi sugli amministratori. Oppure questo avveniva sul condominio in generale. Qualcuno doveva pur pagare per il mancato o erroneo conferimento dei rifiuti. Così, il pagamento finiva per essere suddiviso tramite il criterio dei valori millesimali anche tra gli incolpevoli condomini.

Ma ottime notizie dai recenti indirizzi giurisprudenziali. Niente multa secondo i giudici per i condomini che erano chiamati a pagare collettivamente per le omissioni del singolo ignoto. E nemmeno gli amministratori possono essere considerati responsabili. A dichiararlo sono le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Sentenza n.3035/2020) nonché, precedentemente, il Tribunale di Torino (Sentenza 1027/2028).

Niente multa secondo i giudici per i condomini che si vedono recapitati importi anche salati in relazione a questi comportamenti

Il condominio, hanno confermato, non rappresenta alcuna forma di personalità giuridica. La sanzione amministrativa, proprio come quella penale, è personale. Non si può dunque ritenere colpevole un soggetto giuridico inesistente (seppur destinatario in alcune forme ed entro alcuni limiti di norme dell’ordinamento). Non si può nemmeno pretendere in capo né del condominio né del rappresentante alcuna forma di dovere di supervisione e vigilanza in merito al corretto e regolare conferimento dei rifiuti.

Questo principio è vero sia nei confronti di quei condomini i cui cassonetti sono accessibili a terzi estranei (sulla pubblica strada), che a quanti sono esclusivamente fruibili in spazi pertinenti al condominio. Non basta l’elemento oggettivo del comportamento illecito, dunque. Necessario è anche la connotazione soggettiva dello stesso. Tutto questo con buona pace delle amministrazioni locali. Le quali avranno maggiori difficoltà nell’individuare un soggetto che paghi la contravvenzione.

In compenso, però, a tutela dell’ordine e del decoro pubblico, esistono norme chiare e molto rigide rivolte agli individui che compiono questi comportamenti scorretti.

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