Nemmeno questa grave malattia ti mette al riparo dallo sfratto

canone

I vecchi film di certi comici napoletani ci avevano abituati male. Pensavamo davvero che una malattia, soprattutto se grave, che costringe a letto, potesse allontanare legittimamente l’Ufficiale Giudiziario venuto a notificare lo sfratto. Invece, la realtà è assai più amara. Nemmeno questa grave malattia ti mette al riparo dallo sfratto.

Intanto ricordiamo quali sono le condizioni economiche che consentono al proprietario dell’immobile di procedere con lo sfratto.

Occorre che la morosità ammonti anche ad una sola mensilità del canone pattuito in contratto. L’importante è che la morosità persista per almeno venti giorni dalla scadenza stabilita nel contratto stesso.

Per lo sfratto può essere sufficiente anche il mancato pagamento delle spese condominiali. In questo caso, gli arretrati devono essere pari ad almeno due mensilità di canone. L’inquilino deve essere ancora in mora dopo che siano trascorsi sessanta giorni dalla raccomandata di messa in mora inviata dal proprietario.

Nemmeno questa grave malattia ti mette al riparo dallo sfratto

Lo stato di malattia non è previsto tra le cause di sospensione dello sfratto. La legge ha a volte disposto alcune sospensioni degli sfratti, ma non un divieto preciso allo sfratto di un malato.

Quindi, nemmeno un malato grave di tumore può invocare questa sua malattia per bloccare lo sfratto che stia subendo. Il malato di tumore potrà, quindi, essere sfrattato qualunque sia il suo ruolo rispetto all’immobile. Potrà essere sottoscrittore intestatario del contratto di locazione, oppure potrà essere ospite dell’inquilino che subisce lo sfratto.

Alla stessa conclusione si arriva per i disabili più o meno gravi.

Il suggerimento

L’unico suggerimento che possiamo dare è allora il seguente. La scaletta che abbiamo riportato delle condizioni economiche che danno luogo allo sfratto consente di ricavare che l’unica possibilità è la seguente. E cioè versare una somma di denaro sufficiente a ricondurre la morosità entro le soglie ed i limiti sotto i quali la legge non permette lo sfratto.

Se lo sfratto dipende da mancato pagamento delle spese condominiali da parte dell’inquilino sarà bene versare qualcosa all’amministratore. È importante che la morosità scenda sotto le due mensilità di canone.

Se invece si tratta di sfratto per morosità nel versamento del canone è necessario che quella morosità sia inferiore ad una mensilità di canone. Verseremo, quindi, al padrone, un anticipo per scendere sotto quella soglia di morosità.

Questo versamento potrà essere fatto anche all’udienza di convalida dello sfratto, davanti al Giudice.

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