Nel processo tributario, il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio

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Nel processo tributario, il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 9347 del 07/04/2021, ha chiarito quale deve essere il corretto indirizzo di notifica di atti del processo tributario. Nella specie, il contribuente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per erronea notifica dell’atto di appello. Tale notifica, infatti, non era stata effettuata presso il corretto indirizzo, ma presso il vecchio domicilio del procuratore. E questo nonostante l’Ufficio, ai fini della notifica, avesse l’obbligo di considerare il nuovo indirizzo del difensore. Tale condotta avrebbe inoltre così precluso al contribuente la partecipazione al giudizio di secondo grado.

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La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici di legittimità che nel primo grado di giudizio il ricorrente aveva effettuato l’elezione di domicilio presso lo studio del difensore. Nel processo tributario le variazioni del domicilio eletto sono efficaci nei confronti delle controparti costituite dal decimo giorno successivo a quello di notifica della variazione. Tale onere è previsto per il domicilio autonomamente eletto dalla parte, mentre non sussiste in caso di elezione del domicilio presso lo studio del difensore.

Nel processo tributario, il difensore domiciliatario non ha l’onere di comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio. E’, invece, onere del notificante effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione. La notifica, rileva la Cassazione, deve infatti essere effettuata al domicilio reale del procuratore, anche se non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento. Nella specie, la notifica presso lo studio del difensore del contribuente non era stata invece portata a termine, risultando il destinatario “trasferito”. La CTR, una volta constatato il mancato perfezionamento della notifica, avrebbe dunque dovuto dare all’Ufficio un nuovo termine per procedervi, ovvero disporla d’ufficio.

Osservazioni

L’obbligo del procuratore di comunicare i mutamenti del domicilio è previsto però nel caso di svolgimento dell’attività difensiva fuori della propria circoscrizione di assegnazione. In ambito locale le annotazioni previste nell’albo professionale sono invece sufficienti a soddisfare le esigenze processuali di conoscenza del domicilio. Il controllo dell’albo professionale è dunque in tali casi sufficiente a garantire la corretta individuazione del domicilio. In caso poi notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi deve riattivare il processo notificatorio entro un termine contenuto. Termine che deve tenere conto dei tempi necessari per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori.

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