Nel processo tributario è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti

Cassazione

Nel processo tributario, è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 35199 del 18/11/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili processuali, in tema di prova della notifica di una cartella. Nella specie, l’Agente della riscossione proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato la pronuncia di primo grado. La controversia riguardava l’impugnazione dell’estratto di ruolo trasfuso in una cartella di pagamento. I giudici, per quanto di interesse, avevano affermato che la produzione in appello della documentazione volta a dimostrare l’avvenuta notificazione delle cartelle non era ammissibile. L’Agente della riscossione, rilevava che, pur essendo rimasta contumace in primo grado, le era consentito eccepire, in appello, che la notifica era stata regolarmente eseguita. A differenza del processo civile ordinario, nel processo tributario i documenti possono infatti essere liberamente prodotti, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.

Indice dei contenuti

La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici di legittimità che, nel processo tributario, è ammessa la produzione in appello di nuovi documenti. La produzione di nuovi documenti in appello è possibile anche laddove la mancata produzione nel precedente grado sia stata determinata da causa imputabile alla parte. La produzione di nuovi documenti in appello va pertanto solo esercitata entro il termine di venti giorni liberi antecedenti l’udienza. Tale termine, infatti, afferma la Cassazione, deve ritenersi di natura perentoria, e, quindi, sanzionato con la decadenza.

Conclusioni

La produzione solo in sede in appello di documenti rimette in termini la controparte per opporre difese per smentire la decisività dei documenti tardivamente prodotti. La tutela della controparte “diligente” può essere inoltre assicurata, in caso di sua soccombenza nel giudizio, anche mediante la regolamentazione delle spese di lite. In sostanza, pur essendo soccombente, potrebbe non essere condannata al pagamento delle spese di giudizio. Il giudice, infatti, può valutare, in tal senso, la trasgressione al dovere di lealtà e probità della parte non “diligente”. E può ancor più farlo laddove la tardiva produzione in appello dei documenti dovesse magari risultare frutto di un calcolo di convenienza processuale.

Consigliati per te