Mai più messaggi pubblicitari di spam non richiesti sul cellulare perché la legge li vieta e possiamo bloccarli in questo modo

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Un’esperienza davvero fastidiosa e stressante è quella di essere bombardati da messaggi pubblicitari e di spam non richiesti sul proprio telefono. Alcune volte sembra di essere capitati in una sorta di blacklist, per cui ci arrivano chiamate promozionali quotidiane dai posti più remoti del Globo. Oppure, forse ancora peggio, le stesse aziende presso le quali siamo o eravamo già clienti ci continuano a contattare ossessivamente con pubblicità e spam.

In realtà, questi comportamenti sono vietati dalla legge. In particolare, è importante conoscere l’articolo 21 del GDPR sulla protezione dei dati personali. Secondo questa norma l’interessato ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento. per motivi connessi alla sua situazione, al trattamento dei suoi dati personali. Questo comprendendo anche la profilazione. Il titolare dei dati personali, cioè l’azienda in questo caso, deve astenersi dal continuare a trattare questi dati salvo alcune eccezioni di legge.

La tutela prevista dal GDPR sulla privacy

Più in particolare la norma prosegue prevedendo che qualora i dati personali vengano trattati per marketing diretto, l’interessato ha un diritto particolarmente forte. Infatti, può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuati per tali finalità. E si comprende anche qui lo stop all’attività di profilazione. Se, allora, l’interessato si oppone al trattamento per finalità di pubblicità e spam, l’azienda deve bloccare immediatamente l’utilizzo dei dati personali.

Dunque, mai più messaggi pubblicitari e di spam non richiesti sul cellulare perché il GDPR li vieta e prevede il diritto dell’interessato a bloccarli. Molto interessante in questo senso la recente ordinanza della Corte di Cassazione numero 9920 del 2022. I giudici della Cassazione vanno oltre quello che prevede l’articolo 21 del GDPR nell’ottica di tutelare ancora di più l’interessato. Infatti, secondo la Corte le compagnie telefoniche non possono inviare messaggi ai propri clienti per carpire il consenso all’attività di marketing.

Mai più messaggi pubblicitari di spam non richiesti sul cellulare perché la legge li vieta e possiamo bloccarli in questo modo

Se il consenso alla pubblicità non viene acquisito dalle aziende in sede di stipula del contratto, esso si intende negato. E dunque, risulta illegittima tutta l’attività, non solo di pubblicità e di spam ma anche di richiesta di prestare il consenso al telemarketing. Dunque, non solo l’interessato può opporsi, attraverso l’articolo 21, al trattamento dei suoi dati personali con fini pubblicitari. Secondo i giudici, infatti, può fare di più, cioè può anche bloccare le richieste delle aziende dirette a carpirne il consenso alla pubblicità.

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