Lo dice la legge che gli eventuali danni permanenti causati dal vaccino anti-Covid saranno indennizzati dallo Stato e persino questa categoria avrebbe accesso

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Ottime notizie e qualche certezza in più per quanti avevano dei dubbi. Da pochissimi giorni il testo normativo ha fatto chiarezza. Sembrerebbe mettere scritto nero su bianco un importante principio. I vaccinati contro il Covid-19 che abbiano riportato conseguenze e danni permanenti saranno indennizzati dallo Stato.

Ma non finisce qui, perché uno dei dibattiti giuridici più accesi non riguardava solo il diritto ad un indennizzo per i soggetti obbligati (ad esempio il personale medico e gli over 50). Ma il Decreto Sostegni Ter enuncerebbe un altro criterio molto rilevante. Vediamo di cosa si tratta, visto che da oggi lo dice la legge che gli eventuali danni permanenti del vaccino anti-Covid saranno indennizzati anche alla categoria prima esclusa.

Fino ad ora solo delle sentenze della Corte Costituzionale lo avevano dichiarato

L’articolo 20 del Decreto Sostegni Ter (Decreto Legge 4/2022) estende il diritto all’indennizzo anche a quanti non rientravano nelle categorie obbligate alla vaccinazione. Questo intervento allarga l’ambito applicativo della Legge 210/1992. Ed ecco quali sono le condizioni e cosa si intende per indennizzo.

In primo luogo, per indennizzo si intende la corresponsione di una somma economica a titolo risarcitorio per il patimento di un disagio. Questa prescinde da un accertamento sulla colpevolezza e sulla sussistenza di un danno ingiusto. Il legislatore, insomma, intende dire che, pur non considerando colpevole l’atto vaccinale ed il danno conseguente ingiusto, si dichiara disposto a corrispondere una cifra equa per le conseguenze permanenti subite dal vaccinato. In particolare, si legge nell’articolo 20, che sarà diretta “a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica a causa della vaccinazione Sars-Cov2 raccomandata”. L’unico fatto da accertare sarebbe dunque il nesso di causalità esistente tra vaccino e danno.

Lo dice la legge che gli eventuali danni permanenti causati dal vaccino anti-Covid saranno indennizzati dallo Stato e persino questa categoria avrebbe accesso

Questo passaggio, da molti inatteso, non sarebbe per nulla banale. Per anni, a prescindere dal Covid-19, i giudici si erano chiesti se un danno conseguente ad una vaccinazione non obbligatoria, ma fortemente raccomandata, dessero diritto ad un equo indennizzo. In questo senso si erano pronunciate due sentenze della Corte Costituzionale. La prima risaliva alla sentenza 268/2017 e riguardava un vaccino anti-influenzale. La seconda era la sentenza 2020/2018 e riguardava la somministrazione del vaccino contro l’Epatite A. Dunque, non c’era alcun riferimento diretto alla pandemia di Sars-Cov2.

Si tratta di un evidente vantaggio anche di natura processuale. La tutela, prima dell’intervento legislativo, era eventuale e successiva rispetto alla causa. In questo caso era il giudice che doveva adire la Corte Costituzionale per esprimere il proprio dubbio sulla liceità di un’indennità conseguente ad una attività non obbligatoria. In questo caso, invece, la tutela è certa e preventiva. Si eviterebbe dunque la causa, con un’evidente funzione deflattiva sul numero dei processi. Il danneggiato dovrà solo dimostrare che il danno è stato causato dal vaccino. Per la corresponsione dei danni, lo stesso Decreto Legge avrebbe istituito un fondo da 150 milioni di euro per il 2022 ed il 2023.

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