L’invio della raccomandata informativa è necessaria per perfezionare la notifica anche se l’atto è consegnato a persona di famiglia

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L’invio della raccomandata informativa è necessaria per perfezionare la notifica anche se l’atto è consegnato a persona di famiglia. Cosa significa? La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8700/2020, ha chiarito che la raccomandata informativa va inviata anche quando a ricevere l’atto non sia il portiere dello stabile o il vicino. In particolare, nel caso deciso, la Corte ha accolto il ricorso presentato da una società che aveva impugnato il preavviso di fermo di beni mobili registrati.

Ciò in quanto la notifica della cartella di pagamento era stata fatta nelle mani del figlio del legale rappresentante dell’ente destinatario dell’atto, non seguita da A.R. informativa. La Corte, invece ha specificato che, ai fini del perfezionamento della notifica, è necessario l’invio della A.R. informativa, anche se l’atto viene consegnato ad un familiare.

Motivi della decisione

la Corte di Cassazione ha rammentato che l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richieda, l’invio della raccomandata informativa. Ciò, anche nei casi in cui l’atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia. Si tratterebbe di un adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall’ufficio delle imposte. In questo senso, ha sbagliato il giudice di merito a reputare che l’invio della raccomandata informativa fosse necessario solo nell’ipotesi di notificazione al portiere o al vicino.

Infatti, per la corte territoriale la mancanza di prova dell’invio delle raccomandate informative, non avrebbe intaccato la regolarità della notifica delle cartelle di pagamento. Invece, secondo gli Ermellini, avrebbe sbagliato la CTR ad individuare nel quarto comma dell’art. 139 c.p.c. l’unica fonte di regolamentazione della materia. Con ciò, reputando assente l’obbligo dell’invio della raccomandata informativa, per non essere stata la notifica eseguita al portiere o al vicino bensì al familiare.

L’invio della raccomandata informativa è necessaria per perfezionare la notifica. Distinzione operata dalla Cassazione sulla persona addetta alla ricezione degli atti

Posto che l’invio della raccomandata informativa, in generale, è necessaria per il perfezionamento della notifica a persona diversa dal destinatario, è necessario, però, operare una distinzione. Se la notificazione viene eseguita a mani del legale rappresentante dell’ente o della persona incaricata a ricevere le notificazioni, non occorrerebbe la raccomandata informativa. In tal caso, infatti, sarebbe configurabile una notifica a mani proprie. Cosicchè, il portinaio non dipendente, che non si qualifichi incaricato alla ricezione, non avrebbe alcun rapporto con l’organizzazione collettiva. Invece, la notificazione effettuata alla persona addetta alla sede o al portiere dello stabile richiederebbe la successiva spedizione dell’ulteriore raccomandata. Allo stesso modo, occorre la A.R. successiva, se l’atto venga consegnato nella mani di una persona di famiglia.

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