L’INPS comunica l’esonero dei contributi previdenziali per ulteriori 8 settimane 

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Proiezionidiborsa, illustra, quest’oggi, i chiarimenti sulla sospensione dei contributi. In particolare l’INPS comunica l’esonero dei contributi per ulteriori 8 settimane, fino al 31 marzo 2021 per queste aziende. In particolare, l’INPS comunica l’esonero dei contributi previdenziali per ulteriori 8 settimane, con la circolare n.30/2021. L’ente fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali relativi a tale misura di esonero contributivo.

La Legge di Bilancio, per tutelare le posizioni lavorative, ha prorogato l’esonero contributivo previsto per tutte quelle aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. Ovvero, per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti d’integrazione salariale, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per ulteriori 8 settimane. Fruibili entro il 31 marzo 2021.

L’INPS precisa, inoltre, che essendo misure emergenziali sia i nuovi trattamenti d’integrazione salariale sia l’esonero contributivo, sono alternative tra loro.

Misura dell’esonero

Le istruzioni dall’INPS riguardo all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per queste aziende prevedono che l’ammontare sia così determinato.

L’ammontare dell’esonero è pari alle ore di integrazione salariale fruite, anche parzialmente, nei mesi di maggio e/o giugno 2020. L’importo è pari alla contribuzione piena a carico del datore di lavoro non versata per le ore di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale.

Si potrà fruire dell’importo fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di 8 settimane. Anche per questo esonero, si resta in attesa dell’autorizzazione della Commissione europea.

L’INPS comunica l’esonero dei contributi previdenziali per ulteriori 8 settimane

I datori di lavoro che possono accedere sono tutti i datori di lavoro privati, ad eccezione del settore agricolo. Possono accedere i datori di lavoro che hanno già usufruito dei trattamenti d’integrazione salariale previsti per l’emergenza epidemiologica, nei mesi di maggio e giugno 2020. E che non abbiano richiesto i nuovi trattamenti di integrazione salariale, ordinaria o in deroga, o l’assegno ordinario, causale Covid, per la medesima unità produttiva.

Non sono ammessi coloro che abbiano scelto di fruire dell’esonero ex d.l. n.137/2020. Ai fini della fruizione legittima del beneficio de quo, il datore di lavoro deve attenersi allo stop dei licenziamenti collettivo e individuale, previsto fino al 31 marzo 2021.

Ulteriori condizioni per l’accesso all’esonero

Inoltre è condizione necessaria per accedere all’esonero, il rispetto delle norme in materia di tutela delle condizioni di lavoro e assicurazione obbligatoria, ovvero:

  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni lavorative e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
  • rispetto degli accordi collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

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