L’INPS chiarisce una importante agevolazione sulla tredicesima mensilità di alcuni lavoratori

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Con un recente messaggio l’INPS rilascia delle importanti informazioni sugli aspetti che interessano l’esonero contributivo del programma Decontribuzione Sud. Si tratta di una precisazione che illustra in che modo è possibile recuperare le somme sui conguagli indebiti che hanno effettuato i datori di lavoro. Di seguito proponiamo una lettura degli aspetti principali dalle comunicazione e in che modo l’INPS chiarisce una importante agevolazione sulla tredicesima mensilità di alcuni lavoratori.

Cosa prevede il programma Decontribuzione Sud

L’agevolazione sulla tredicesima mensilità rientra nel programma di Decontribuzione Sud come prevede la Legge n. 126/2020. Tale programma, prevede uno sconto sul versamento dei contributi previdenziali che il datore di lavoro deve per ogni dipendente. Si tratta di una iniziativa che mira a sostenere l’occupazione nel periodo di crisi che sta affrontando il Paese.

Lo sgravio ha valore pari al 30% degli importi e rientra tra gli interventi di sostegno economico alle imprese che aveva previsto il Decreto Agosto. Secondo quanto ha successivamente definito la Legge di Bilancio, tale agevolazione si mantiene valida fino al 2029 con una riduzione progressiva della percentuale di sgravio. Le regioni destinatarie dell’incentivo sono le seguenti; Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia e Sardegna.

All’interno del messaggio n. 170 del 15 gennaio 2021, l’INPS chiarisce una importante agevolazione sulla tredicesima mensilità per i datori di lavoro. In particolare, si rendono note alcune informazioni che riguardano la compilazione della Lista PosPA circa l’applicabilità dell’esonero alla tredicesima mensilità. A tale precisazione, si aggiungono anche alcune istruzioni contabili circa il recupero delle somme applicabili anche alle aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica. In base a quanto si dichiarava nel precedente messaggio INPS n. 72 l’agevolazione è applicabile anche alla tredicesima mensilità. Dai recenti chiarimenti si apprende che l’esonero sulla tredicesima interessa esclusivamente i ratei che il lavoratore ha maturato nel trimestre ottobre-dicembre 2020.

Quali sono i chiarimenti dell’INPS sulla tredicesima mensilità

Sulla base dei dati che l’Istituto di Previdenza ha precedentemente esplicitato, l’INPS chiarisce una importante agevolazione sulla tredicesima mensilità di alcuni lavoratori. Nel messaggio n. 170 l’Istituto fa luce sulle modalità di recupero delle eventuali somme relative ai conguagli indebiti che hanno effettuato i datori di lavoro. Nella nuova comunicazione, infatti, l’Istituto integra le informazioni già presenti nel messaggio n. 72 offrendo delle precise istruzioni contabili.

Tenendo fermo che il beneficio è applicabile alla tredicesima di dicembre 2020, si ribadisce che vale esclusivamente la quota maturata tra ottobre e dicembre 2020. Pertanto, nei casi in cui il calcolo dell’esonero sulla tredicesima mensilità abbia già avuto luogo, si invita a trasmettere la correzione. Si procederà alla correzione con Lista PosPA di gennaio 2021 per l’elemento V1 causale 5 del mese di dicembre con i dati corretti. In tale maniera sarò possibile sostituire il codice E0 e versare la somma relativa ai ratei che non sono oggetto di esonero. Si rimanda alle istruzioni contabili che ha fornito l’Istituto per il calcolo delle somme recuperabili.

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