L’INPS assegna fino a 780 euro in più per la propria attività con una semplice domanda 

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Il Reddito di Cittadinanza introdotto come strumento per contrastare la povertà, si prefigge di aiutare principalmente nel reinserimento nel mondo del lavoro e nell’inclusione sociale. Recentemente è stato pubblicato il decreto attuativo del D.L. n.4/2019 che prevede per i titolari del sussidio che intraprendono un’attività lavorativa autonoma un beneficio addizionale. In pratica l’INPS assegna fino a 780 euro in più per la propria attività con una semplice domanda. Si tratta di un beneficio addizionale pari a 6 mensilità del Reddito di Cittadinanza per coloro che nei primi 12 mesi iniziano un’attività autonoma. La cifra verrà erogata in un’unica soluzione per un importo pari a 6 mensilità nel limite massimo di ero 780 mensili.

L’INPS con la circolare n.175 del 22 novembre 2021 fornisce dei chiarimenti riguardanti il predetto decreto attuativo, nonché le modalità d’erogazione e richiesta del beneficio.

Requisiti per ottenere il beneficio

Il beneficio addizionale è previsto per i soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • essere componenti di un nucleo familiare beneficiario di Reddito di Cittadinanza in corso di erogazione al momento di presentazione della domanda;
  • avviato entro i primi 12 mesi di fruizione del Reddito di Cittadinanza, un’attività lavorativa autonoma o d’impresa individuale. Nonché che abbiano sottoscritto una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il richiedente svolga un’attività lavorativa;
  • non devono essere componenti di nuclei già fruitore del beneficio addizionale;
  • non aver cessato nei 12 mesi precedenti all’istanza, un’attività lavorativa autonoma o individuale o sottoscritto una quota di capitale sociale dove svolge un’attività lavorativa.

Inoltre l’INPS precisa che ai fini dell’erogazione del beneficio saranno svolte opportune verifiche avendo riguardo alle iscrizioni nelle rispettive gestioni previdenziali obbligatorie.

L’INPS assegna fino a 780 euro in più per la propria attività con una semplice domanda

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, questa si può presentare all’INPS, previa compilazione del modello “Com Esteso” mediante:

  • il portale web dell’Istituto con le credenziali d’accesso;
  • gli Istituti di Patronato;
  • i Centri di assistenza fiscale.

È necessario che gli interessati comunichino l’avvio dell’attività mediante modello “RdC-Com Esteso” entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Pertanto il beneficio non spetterà per coloro che non inviano il modello nei termini previsti. Così come non spetterà qualora i beneficiari non abbiano inviato i successivi modelli, da presentarsi obbligatoriamente entro la fine di ogni trimestre.

Casi di revoca del beneficio

La circolare, infine, spiega anche i casi in cui il beneficio può essere revocato. Ovvero qualora l’attività cessi prima di 12 mesi dal suo avvio o qualora il Reddito di Cittadinanza risulti revocato. Nonché qualora il beneficiario incorra nelle ipotesi dell’art.7 del D.L.4/2019 o sia destinatario di un provvedimento dell’Autorità giudiziaria.

L’INPS inoltre ha il potere di verifica delle condizioni autocertificate nel modello “Com-Esteso”. Inoltre la verifica dell’attività lavorativa relativa all’istruttoria delle domande e alla fase successiva all’erogazione è demandata alle Strutture INPS territorialmente competenti.

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