L’infertilità del marito può essere rivelata dal medico  alla ex moglie. Vediamo perché…

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Premettiamo che il reato di rivelazione del segreto professionale punisce chi, avendo notizia di un segreto, per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, lo rivela senza giusta causa o lo impiega a proprio o altrui profitto

Detto reato è disciplinato dall’art. 622 del codice penale. E prevede la pena della reclusione fino a un anno o della multa da 30 a 516 euro.

Sicché, vediamo che dalla stessa norma emerge quando il reato stesso è escluso. E cioè a meno che non ricorra una giusta causa e se lo si impieghi per ragioni diverse dal proprio o altrui profitto.

Senonché, proprio con riferimento di questi profili, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 318/2021, ha stabilito che l’infertilità del marito può essere rivelata dal medico all’ex moglie. Vediamo perché.

Ebbene, nel caso di specie, la Corte ha escluso il reato indicato, in quanto il medico aveva comunicato una notizia già conosciuta dal destinatario. Pertanto, non si poteva dire avvenuta alcuna rivelazione.

Nella specie, il medico era reo di aver certificato l’infertilità del marito alla ex moglie. Tuttavia, l’uomo, che aveva invocato la violazione del segreto, era stato il primo a svelarlo, in un processo, da lui stesso incardinato, avente ad oggetto il disconoscimento di paternità.

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Il significato della giusta causa

Dunque, l’infertilità del marito può essere rivelata dal medico all’ex moglie. Vediamo il perché…

La Cassazione, oltre a dedurre, nel caso deciso, che non vi fosse alcuna rivelazione, ha anche invocato il concetto di giusta causa. Quest’ultima, ravvisandosi nel corpo della norma, funge da valvola di sicurezza. Evitando, quindi, la punibilità quando l’osservanza della norma sia, in concreto, inesigibile.

Senonché, rispetto a questo reato, la rivelazione del segreto professionale, viene in rilievo con riferimento non solo alle cause di giustificazione. Ma anche alle altre cause che, in concreto, sono tali da escludere l’illiceità della condotta.

Come si arriva ad applicarle, ci si chiede? Ricorrendo al principio generale del bilanciamento degli interessi e dell’adeguatezza del mezzo rispetto allo scopo da raggiungere. Solo in tal caso, un comportamento previsto da una fattispecie incriminatrice, può dirsi, effettivamente, penalmente rilevante.

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