L’indennizzo per l’occupazione temporanea è soggetto ad imposta di registro con aliquota del 3%

Agenzia delle Entrate

L’indennizzo per l’occupazione temporanea è soggetto ad imposta di registro con aliquota del 3%. Studiamo il caso.

L’Agenzia  Entrate, con la Risposta ad interpello n. 232 del 09 aprile 2021, ha chiarito il regime fiscale in caso di provvedimenti di occupazione temporanea. Nella specie, la società gestiva sul territorio nazionale una rete di metanodotti, destinata al trasporto del gas naturale. E si occupava anche della costruzione degli stessi metanodotti, considerati opere di pubblico interesse, rientranti fra le infrastrutture energetiche.

La realizzazione di tali opere comporta l’apertura di un particolare procedimento amministrativo. In tale procedimento la società può richiedere l’espropriazione delle aree interessate dai lavori per la costituzione dei metanodotti. Espropriazione poi disposta dall’Autorità espropriante, titolare del relativo potere. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza è anche possibile ricorrere ad un’indennità in via d’urgenza.

L’occupazione temporanea

Accanto all’occupazione temporanea d’urgenza, vi è poi però anche una seconda e diversa tipologia di occupazione, che è quella temporanea delle aree non soggette a esproprio. Tale occupazione non è preordinata all’esproprio e, pertanto presuppone la restituzione dell’immobile una volta che sia cessata la condizione di urgenza. In tale contesto, per lo svolgimento dei lavori realizzativi del metanodotto, si rendeva per l’appunto necessario avere a disposizione, per un periodo limitato, taluni terreni. Non essendo stato raggiunto un accordo con i titolari dei fondi, la società aveva chiesto un decreto di imposizione di servitù e di occupazione temporanea.

4Tutti i decreti emessi dalle Autorità, attraverso i quali viene disposto il diritto di servitù e di occupazione temporanea, sono peraltro soggetti a registrazione. L’istante chiedeva quindi di conoscere quale fosse il relativo trattamento impositivo, ai fini dell’imposta di registro, a tali provvedimenti. E, in particolare, quale fosse l’aliquota applicabile e se tale indennità potesse essere assimilata ad un’indennità di natura compensativa o di natura risarcitoria.

La soluzione prospettata dal contribuente

L’istante riteneva che i decreti con cui l’Autorità dispone l’occupazione temporanea fossero soggetti all’aliquota prevista per la locazione di beni immobili. La conclusione si basava sull’assimilazione dell’indennizzo provvisorio, che il beneficiario del provvedimento deve corrispondere, al corrispettivo pagato per la locazione. Tale conclusione avrebbe comportato che si applicava l’aliquota dello 0,5% prevista per la locazione di fondi rustici.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

Secondo l’Agenzia delle Entrate, tuttavia, tale conclusione non era condivisibile. Ritiene l’Amministrazione che, ai fini dell’imposta di registro, L’indennizzo per l’occupazione temporanea è soggetto ad imposta di registro con aliquota del 3%. Tale indennizzo integra infatti il ristoro per la perdita del godimento del bene a seguito di un provvedimento autoritativo. E non, come nella locazione, un corrispettivo contrattuale, pagato per la locazione di un fondo, che costituisce atto negoziale, perfezionato con il consenso delle parti. L’aliquota applicabile è dunque quella “residuale”, prevista per gli atti diversi da quelli altrove indicati, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

 

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