L’incostituzionalità del DPCM 3 novembre 2020, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19”

Conte DPCM

Il DPCM del 03.11.2020 ed il connesso Decreto Legge n. 137 del 28.10.2020, noto come “Decreto Ristori”, nonché l’ultimo della serie, il “Decreto ristori bis” presentano serie criticità, sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali, garantiti dalla Costituzione.

Al riguardo, occorre ricordare al Governo che “La nostra” è una Costituzione rigida e che la procedura di revisione della carta costituzionale è disciplinata dall’art. 138 Cost., mediante una procedura “ad hoc“.

Non è, conseguentemente, possibile, disattendere la Fonte “Princeps” dell’ordinamento giuridico italiano, se non mediante il procedimento di revisione di cui al precitato art. 138 Cost.

È legittimo, pertanto, domandarsi perché la recente decretazione d’urgenza abbia disatteso i diritti fondamentali, in quanto tali, inviolabili, tutelati dall’art. 2 della Costituzione – Sic! -.

Nel novero dei diritti inviolabili dell’uomo, rientrano certamente quelli: Alla vita, alla salute, alla dignità, all’uguaglianza, all’istruzione, il diritto al lavoro e le libertà fondamentali, fra le quali quella economica, nonché l’iniziativa economica privata.

Il primo principio fondamentale disatteso

Ebbene, il primo principio fondamentale disatteso dal DPCM è quello di uguaglianza, previsto dall’art. 3 della “Nostra Costituzione”. Segnatamente, lesa è la cosiddetta “Uguaglianza sostanziale”, disciplinata dal secondo comma del predetto art. 3 Cost. è stata ordinata la chiusura forzata solo di alcune attività commerciali, peraltro senza una logica. Perché tenere aperte le lavanderie o i parrucchieri, i tabaccai e chiudere i negozi di abbigliamento?

Se, sulla chiusura di bar e ristoranti, la logica può essere ravvisata nella necessità di limitare al massimo i momenti di aggregazione sociale, per il resto, vige la logica del “Tu si, tu no”, stile “Roulette russa”!.

E’ chiaro che è venuta meno l’uguaglianza sostanziale dei cittadini, specie se il DPCM 3.11.2020 viene posto in relazione con il connesso “Decreto ristori” e con il parallelo “Decreto ristori bis”. Non tutti avranno diritto al ristoro del danno economico subito; chi è stato aperto, senza di fatto incassare, perché la popolazione è a casa, non ha diritto ad alcun ristoro. Pensiamo alla lavanderia, che lavora soprattutto su abiti eleganti da lavoro; è chiaro che se la gente è in smart-working, pur essendo aperta al pubblico, il fatturato sarà pari a zero. Eppure, nessun ristoro è stato previsto per casi similari.

L’incostituzionalità del DPCM 3 novembre 2020. La protesta dei commercianti

I commercianti hanno protestato per le strade, da Firenze oggi partirà una marcia fino a Roma; in Campania abbiamo assistito ad una rivoluzione vera e propria.

La Lombardia non era preparata, incredula; si preannunciano, però, azioni legali a tutela delle categorie lese, solo perché il relativo codice ATECO non è stato inserito nel decreto.

Anche la suddivisione della penisola in zone: rosse, gialle, verdi e arancioni, è stata condotta arbitrariamente, senza una concertazione seria con le Regioni interessate, in spregio di quanto previsto dall’art. 117 Cost., per le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

Ma v’è di più: Il DPCM risulta basato su un’ordinanza del Ministro Speranza, quando, ai sensi dell’art. 77 Cost, la decretazione d’urgenza è affidata al Consiglio dei Ministri…La concertazione tra i vari ministri e ministeri, invece, non c’è stata.

Vi sarebbero, quindi, diversi presupposti per l’impugnazione del DPCM dinnanzi al Tar Lazio e per sollevare anche la questione di legittimità costituzionale dello stesso, secondo quanto sopra.

Anziché manifestazioni eclatanti, rivolte, proteste, sarebbe opportuno agire legalmente per la tutela dei nostri diritti:

In conclusione, riguardo al l’incostituzionalità del DPCM 3 novembre 2020, occorre lanciare un segnale al Governo, un monito al rispetto dei nostri diritti fondamentali e della nostra carta costituzionale.

Approfondimento

Responsabilità del Commissario Straordinario e prescrizione. La tesi della responsabilità da contatto sociale.

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