L’imposta di registro è un’imposta d’atto e va corrisposta in relazione a ciascun provvedimento giudiziario, tra cui anche i decreti ingiuntivi

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L’imposta di registro è un’imposta d’atto e va corrisposta in relazione a ciascun provvedimento giudiziario, tra cui anche i decreti ingiuntivi. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 29690 del 28/12/2020, ha chiarito il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di registro, in caso di decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, la società contribuente ricorreva per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, nell’ambito di una controversia su impugnazione avviso di liquidazione per imposta di registro.

I giudici di secondo grado, accogliendo parzialmente l’appello dell’Agenzia, avevano ritenuto valido l’accertamento limitatamente all’imposta di registro richiesta relativamente alla registrazione di un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di pace. Decreto ingiuntivo che era stato richiesto dalla stessa ricorrente contro un debitore ceduto da altro soggetto societario.

E su cui la società doveva corrispondere l’imposta di registro a norma dell’art. 37 del Tur, che prevede la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria, tra cui anche i decreti ingiuntivi. La società impugnava la sentenza, censurandola, tra le altre, per avere la Commissione Tributaria Regionale disatteso l’appello incidentale sulla carenza assoluta di motivazione dell’avviso.

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La decisione

Secondo la Suprema Corte il ricorso era infondato. La Cassazione evidenzia che dalla lettura dell’avviso emergevano sia il presupposto di fatto (omesso pagamento dell’imposta di registro sul decreto ingiuntivo), che di diritto del fondamento della pretesa. Quanto alla legittimità dell’imposizione, la Corte ribadisce che l’imposta di registro è un’imposta d’atto e va corrisposta in relazione a ciascun provvedimento giudiziario, tra cui anche i decreti ingiuntivi.

E, in caso di pluralità di provvedimenti, ciascuno di essi è soggetto autonomamente ad imposizione, senza che possa attribuirsi rilevanza alla circostanza che si riferiscano al medesimo oggetto e parti. Il tributo non è volto infatti a colpire il trasferimento di ricchezza, ma riguarda direttamente l’atto, in funzione degli effetti giuridici ed economici che lo stesso destinato a produrre. La CTR, pertanto, aveva correttamente ritenuto che la società contribuente, la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, dovesse essere consapevole di dover corrispondere l’imposta di registro.

Osservazioni

Nella specie la pretesa riguardava l’imposta di registro in misura fissa sulla registrazione del decreto ingiuntivo. Ma spesso il contenzioso riguarda anche il fatto se, sulle disposizioni che nello stesso decreto sono enunciate, l’imposta sia dovuta e se sia dovuta o meno in via proporzionale. Ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. 131 del 1986, infatti, l’imposta di registro si applica “… oltre che all’atto che si presenta alla registrazione anche alle disposizioni in esso enunciate“. Riguardo, per esempio, alla tassazione delle fideiussioni enunciate nei decreti ingiuntivi l’eventuale condanna del fideiussore, contenuta nel decreto ingiuntivo, comporta un’obbligazione autonoma rispetto a quella della condanna del debitore principale.

La Cassazione non accoglie pertanto la tesi di esentare da imposizione proporzionale la somma garantita dalla fideiussione personale, che viene all’evidenza pubblica nel momento della registrazione del provvedimento giudiziario. E ribadisce la piena autonomia dei negozi presenti nel decreto ingiuntivo, con condanna di somme o valori, con applicazione dell’aliquota proporzionale. La natura accessoria del contratto di fideiussione, dunque, in tal caso non rileva. Anche perché tale natura accessoria ha una valenza solo civilistica, mentre in ambito tributario, e segnatamente nell’ambito della imposta di registro, rileva comunque il principio dell’autonomia dei singoli negozi.

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