Licenziato per giusta causa il lavoratore che va al mare durante il periodo di malattia

cassazione

Licenziato per giusta causa il lavoratore che va al mare durante il periodo di malattia. Vediamo i fatti accaduti e cosa è stato deciso in merito.

La Cassazione con l’ordinanza n. 13980/2020, ha stabilito che se il lavoratore va al mare durante il periodo di malattia, il licenziamento è legittimo. Infatti, se durante il predetto periodo, risulta assente alle visite domiciliari, viene ad essere compromesso il rapporto fiduciario che è alla base del contratto di lavoro. Quindi, il lavoratore che viola le regole sottostanti alla relazione lavorativa, può essere licenziato per giusta causa.

Vicenda processuale

La vicenda processuale ha visto il lavoratore perdere nei tre gradi di giudizio. Vediamo come. Il Tribunale, in prime cure, ha respinto l’opposizione all’ordinanza di rigetto emessa nei confronti dell’impugnazione del licenziamento. La Corte d’Appello, a sua volta, ha respinto il reclamo del lavoratore verso la decisione del Tribunale. Nel caso di specie, era emerso, durante l’istruttoria che il lavoratore, nel periodo di astensione dal lavoro per malattia, svolgeva attività incompatibili con tale condizione. Il giudice ha altresì tenuto conto del mancato rispetto delle fasce di reperibilità da parte del lavoratore. Inoltre, ha considerato la vacanza al mare dello stesso, reputando tutti questi elementi lesivi del rapporto di fiducia e sufficienti a legittimare il licenziamento.

Licenziato per giusta causa il lavoratore che va al mare durante il periodo di malattia

Il dipendente, ha fatto ricorso in Cassazione, lamentando che l’assenza a casa durante le visite domiciliari, sia stata reputata erroneamente idonea a ritardare la guarigione. Inoltre, ha lamentato la qualifica come legittimo, del licenziamento. Infatti, esso sarebbe stato comminato per il solo fatto dell’assenza a casa nei due giorni consecutivi in cui erano avvenute le visite di controllo. A fronte di queste doglianze, la Cassazione, con la indicata sentenza, ha rigettato il ricorso per le seguenti ragioni. Anzitutto perchè l’espletamento di altra attività lavorativa ed extralavorativa, da parte del lavoratore, è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede.  Ciò giustifica il recesso del datore di lavoro, laddove riscontri che l’attività espletata costituisca indice di una scarsa attenzione del lavoratore alla propria salute.

Inoltre, dette ulteriori attività sarebbero incompatibili con lo stato di malattia. Infatti, l’osservanza della regola di rendersi reperibile, durante il periodo di malattia, presso la propria abitazione, rappresenta uno specifico dovere del lavoratore, non altrimenti adempibile. Quindi, la sua assenza dal lavoro, per andare a mare, sarebbe incompatibile con gli obblighi contrattualmente assunti. Inoltre, sarebbe incompatibile anche con il suo stato di malattia, non favorendo una pronta guarigione. Ciò, con la conseguenza, che tutte queste condotte, giustificherebbero un legittimo licenziamento, quindi un licenziamento per giusta causa.

Consigliati per te