Licenziamento individuale: ecco le nuove regole

dimissioni

Per quanto riguarda il licenziamento individuale, le regole introdotte 5 anni fa dal Jobs Act sono del tutto cambiate. Cambiate, sono cioè le norme che disciplinano i provvedimenti di licenziamento individuale adottati dalle aziende nei confronti del singolo dipendente. Il mutamento si è registrato soprattutto sulle indennità da riconoscere al lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. Finora, era prevista una riduzione al minimo delle ipotesi di reintegrazione in servizio del dipendente allontanato dal posto di lavoro illecitamente. Si tratta di ipotesi relative ai casi più gravi di nullità e di licenziamenti disciplinari basati su fatti completamente insussistenti. Inoltre, per la quasi totalità dei licenziamenti, vigeva il diritto del lavoratore a un’indennità di importo predeterminato e proporzionata all’anzianità di servizio.

Il parere della Corta Costituzionale sulla indennità da licenziamento individuale

Sul punto, la Corte costituzionale ha considerato illecito l’automatismo nella quantificazione dell’indennità in caso di insussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Secondo la Corte, infatti, il pregiudizio subìto dal lavoratore non può essere calcolato tenendo in considerazione la sola anzianità di servizio. Si deve, infatti, tenere conto anche di altri fattori legati al danno sofferto quali: il numero di occupati dall’azienda, le dimensioni dell’attività. Inoltre, altresì il comportamento e le condizioni delle parti.

Ciò significa riconsegnare la discrezionalità al giudice nella determinazione dell’indennità. Detta valutazione, ovviamente va parametrata al caso concreto tra un minimo e un massimo previsto dalla legge, ovvero tra le 6 e le 36 mensilità. La Consulta ha dichiarato incostituzionale anche l’inciso contenuto nell’articolo 4 del Jobs Act. Esso quantifica l’indennità in caso di licenziamento con vizio di forma o di procedura in un «importo predeterminato.

Licenziamento individuale: ecco le nuove regole

Esso sarebbe pari a una mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio. Sarebbe incostituzionale, secondo la Corte in quanto fisserebbe un criterio rigido ed automatico, legato al solo elemento dell’anzianità di servizio. La sentenza della Consulta deve essere ancora depositata, ma dalle anticipazioni è dato dedurre che il calcolo dell’indennità sia simile a quello appena descritto.

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