Licenziamenti, 117mila da marzo a fine 2020 e ora proseguono

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Licenziamenti, 117mila da marzo a fine 2020 e ora proseguono. Ecco, con l’aiuto della redazione Lavoro di ProiezionidiBorsa in quali situazioni i licenziamenti sono sempre attuabili, nonostante il blocco.

La legge sul lavoro norma diversamente i licenziamenti a seconda del numero dei dipendenti di un’azienda. Se un’azienda intende interrompere il rapporto lavorativo per cinque dipendenti o più è un caso di licenziamento collettivo. Che per essere attuato prevede una trattativa con i Sindacati. Della durata di 45 giorni dal suo avvio.

Questa procedura attualmente è vietata. A meno che non si tratti di un cambio di appalto. Che prevede subito la riassunzione di tutti i lavoratori coinvolti.

Il licenziamento individuale può avvenire per ragioni economiche. Oppure organizzative. Anche questa tipologia di licenziamento attualmente è vietata.

Entrambe le forme di blocco dei licenziamenti sono state previste dal Decreto Cura Italia sull’occupazione del 17 marzo 2020. Prorogato già tre volte dalle norme emergenziali, tale decreto è valido ancora. Fino al 30 giugno 2021.

Tuttavia, successivamente al Decreto Agosto (DL 104/2020) il Governo ha inserito delle eccezioni che hanno consentito e consentono agli imprenditori di tutte le dimensioni, di cessare i rapporti di lavoro, nonostante il divieto generale.

Queste eccezioni hanno permesso alle imprese in difficoltà, tra marzo e novembre 2021, di effettuare oltre 117mila licenziamenti. Ma senza il Decreto, dicono gli osservatori, sarebbero stati almeno 600mila.

I licenziamenti per cessazione e per motivi disciplinari

È possibile il licenziamento per cessazione dell’attività definitiva d’impresa senza continuazione. Anche parziale. Molte società commerciali e piccole produzioni hanno chiuso i rapporti in questo modo. Poiché non era possibile raggiungere un accordo. O concordare dimissioni volontarie del lavoratore.

Una parte degli ex imprenditori ha già trovato un lavoro come dipendente.

È possibile il licenziamento per motivi disciplinari effettuati al termine della procedura prevista dall’articolo 7 della Legge 300/1970. Allorquando il lavoratore abbia commesso un grave inadempimento agli obblighi contrattuali tale da meritare una sanzione espulsiva.

Questi si dividono in due classi. I licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. E i licenziamenti per giusta causa.

C’è anche il licenziamento per superamento del periodo di comporto. Ai sensi dell’art. 2110 del codice civile. Che risulta escluso dallo stesso legislatore (articolo 7, comma 7 della Legge 604/1966) dalle fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Licenziamenti, 117mila da marzo a fine 2020 e ora proseguono

È possibile anche il licenziamento durante o alla fine del periodo di prova. Quando si assume un nuovo dipendente. Nonché quella di un apprendista al termine del periodo di apprendistato.

Sono possibili i licenziamenti per raggiungimento del limite massimo d’età per la fruizione della pensione di vecchiaia. Il licenziamento del dirigente d’azienda o del lavoratore domestico.

È possibile anche il licenziamento dell’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro. Se c’è stata una precedente risoluzione del rapporto associativo. Bisogna rispettare le specifiche previste dallo statuto societario. E dal regolamento della cooperativa.

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