Legittimità delle clausole di adesione al patto parasociale e limiti al trasferimento delle partecipazioni societarie

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Legittimità delle clausole di adesione al patto parasociale e limiti al trasferimento delle partecipazioni societarie. Studiamo il caso. Il principio della libera circolazione delle partecipazioni societarie, mutuato dalle disposizioni del codice civile, negli attuali sistemi di governance societaria, può incontrare dei limiti, sulla legittimità dei quali si è interrogato l’interprete del diritto, con particolare riguardo ai profili di compatibilità dei suddetti limiti, con l’ordinamento giuridico vigente.

Si tratta, per la precisione, di stabilire se e, in caso di risposta affermativa, entro quali confini può spingersi l’autonomia contrattuale, in ambito societario, senza che il principio della libera circolazione delle partecipazioni societarie venga compresso contra ius.

La quaestio iuris investe profili di “Tenuta del sistema” di diritto societario, avuto riguardo all’esigenza di contemperare due interessi contrapposti: Quello dell’autonomia contrattuale, disciplinato dall’art. 1322 c.c., che si evolve verso la creazione di contratti atipici e quello della libertà di circolazione di mezzi, capitali, strumenti, nel novero dei quali sono sussumibili le partecipazioni societarie. Principio, quest’ultimo, sussumibile nel novero delle libertà fondamentali contemplate dalla nostra Costituzione e dalla normativa sovranazionale, di rango europeo.

La questione si è posta, in particolare, in ordine alla legittimità del patto parasociale, alla cui adesione è subordinata l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni societarie.

Il Notariato di Milano ha esaminato il caso, sottolineando come, attraverso una simile pattuizione, si arriverebbe, indirettamente, al risultato di rendere opponibile, in concreto, ai terzi interessati ad entrare nel capitale sociale, i contenuti del patto parasociale.

Legittimità delle clausole di adesione al patto parasociale e limiti al trasferimento delle partecipazioni societarie

Sulla legittimità dell’opponibilità a terzi di una simile pattuizione, il Notariato offre risposte, in esito ad un’interpretazione sistematica delle disposizioni mutuate dall’ordinamento societario.

In particolare, osserva come, in tale ambito, non vi siano disposizioni ostative al fatto che le regole organizzative, di cui la società si dota e contenute nel suo statuto, ai fini della loro applicazione, possano fare riferimento e rinviare anche ad atti o fatti di diversa natura, anche “Esterni” alla società e come tali non soggetti allo stesso regime di forma e di pubblicità legale.

Nel novero di tali atti o fatti esterni alla società, sono certamente sussumibili, prosegue il Consiglio Notarile di Milano, le clausole che prevedono la conversione di azioni, in caso di loro trasferimento a determinati soggetti, come pure delle clausole che subordinano la spettanza di alcuni diritti sociali, come il diritto di voto o quello di partecipazione agli utili, a determinati fatti, non necessariamente soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese.

Clausole, queste, “esterne” rispetto allo statuto societario, non soggette allo stesso regime di pubblicità legale del primo e, ciò nonostante, ritenute legittime ed opponibili a terzi.

Sulla base di tale premessa, il Notariato di Milano esprime parere favorevole alla legittimità della clausola statutaria che condizioni l’efficacia del trasferimento di partecipazioni societarie all’adesione alla stessa.

La ratio sottesa a tale conclusione va ravvisata nel fatto che la clausola in questione non renderebbe opponibile ai terzi acquirenti delle partecipazioni societarie il contenuto del patto parasociale, ma solo l’adesione al patto stesso, condizionando, appunto, l’efficacia del trasferimento della partecipazione alla mera adesione al patto stesso. Per tale via, la clausola de quo può essere qualificata come “clausola di adesione”, inidonea a rendere obbligatorio per il socio acquirente il contenuto del patto parasociale.

In altre parole, la clausola non avrebbe l’effetto di rendere obbligatorio al socio il rispetto del patto parasociale, nel senso che ciò avverrebbe solo per effetto di una sua decisione consapevole e voluta, senza che possa prodursi un obbligo automatico, come invece avviene per qualsiasi altra regola di funzionamento della società, inclusa nel corpo dello statuto.

In relazione ad ulteriore ma connesso profilo, il rinvio dello statuto al patto parasociale non produrrebbe effetti sui limiti e sulle condizioni a cui questo è soggetto.

La Massima n. 194 del Notariato di Milano riconosce, quindi, come legittima la clausola statutaria in cui si prevede che l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni, nei confronti della società, sia subordinata alla preventiva adesione dell’acquirente ad un patto parasociale, noto alla società.

A tale conclusione perviene, da un lato, non ostando ragioni di pubblicità legale e di compatibilità con il sistema di diritto societario e dall’altro, soffermandosi sulla necessità di rispettare obblighi informativi.

La legittimità di una simile clausola di adesione resta, infatti, subordinata al fatto che l’Organo Amministrativo renda disponibile il patto parasociale ai potenziali acquirenti, segnalati da ciascun socio venditore.

Stante l’assenza della pubblicità legale, quindi, la Massima si sofferma sull’esigenza di assicurare ai terzi interessati ad entrare nel capitale sociale la preventiva conoscenza del patto parasociale, alla cui adesione resta condizionata l’efficacia dell’acquisto delle partecipazioni verso la società stessa.

Il rispetto di tale obbligo informativo può essere garantito, prevedendo nella stessa clausola un obbligo, in capo agli amministratori della società, di fornire ogni informazione necessaria, unitamente al testo del patto parasociale, ai soggetti potenziali acquirenti, indicati da ciascuno dei soci, fatte salve le opportune condizioni di riservatezza delle informazioni acquisite.

Se ne inferisce il postulato di diritto secondo cui il principio della libera circolazione delle partecipazioni societarie può essere legittimamente soggetto a quello dell’autonomia contrattuale, ben potendo la libera volontà delle parti (soci) limitare la circolazione delle partecipazioni societarie, attraverso la previsione di clausole di adesione a patti parasociali.

Nel sistema normativo vigente, il Legislatore e l’interprete mostrano di accordare un favor  per l’autonomia contrattuale, ovvero per la libera manifestazione della volontà delle parti, che si estende all’ambito dei contratti di diritto societario, attraverso la previsione di clausole atipiche, a latere dello statuto, volte a disciplinare singoli aspetti della vita della società.

Clausole soggette a regimi di pubblicità differenti, rispetto allo statuto societario, l’opponibilità delle quali  a terzi estranei alla società è condizionata al rispetto, da parte dell’Organo Amministrativo, di obblighi informativi, che assurgono a “pubblicità notizia”.

L’autonomia contrattuale accordata ai soci evolve verso la proliferazione di clausole pattizie sempre più atipiche, che si innestano sul tessuto normativo del “topos” Statuto, secondo lo schema dei contratti collegati di matrice strettamente civilistica.

Il collegamento negoziale e l’atipicità della contrattazione, riflesso dell’autonomia contrattuale, si estendono anche all’ambito del diritto societario e commerciale, mettendo in discussione e “rivisitando” secolari principi di libertà, scolpiti anche dalla normativa di rango sovranazionale.

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