Legittima difesa in caso di violazione di domicilio

giudice

Questa forma di legittima difesa è una species di legittima difesa classica. Pertanto, la fattispecie è caratterizzata dagli elementi di base di quest’ultima, con in più, ulteriori tratti caratterizzanti. Quindi, affinchè si configuri, è necessario che ricorrano le caratteristiche della scriminante delineate dall’art. 52 c.p. primo comma e dall’art. 2044 del c.c.. Esse sono: che il soggetto debba aver agito per difendere sé stesso o altri dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta. Detta offesa deve essere diretta alla sua o all’altrui incolumità o patrimonio.

Ed infine, ci deve essere una proporzione tra reazione e offesa subita. Nel senso appunto che la necessità di difendersi deve rappresentare un’extrema ratio, ossia l’unico rimedio percorribile per dismettere l’offesa. La reazione, poi, deve essere proporzionata, nel senso ad esempio che non si può pensare di uccidere il ladro che già sta scappando, oppure spararlo se inerme. Altro esempio, è che non si può sparare o accoltellare l’intruso se questi non ha strumenti per mettere in pericolo la nostra incolumità o patrimonio.

Violazione di domicilio: riforma legge 36/2019

La concorrenza degli elementi sopra esaminati autorizza, quindi, l’aggredito a compiere atti di legittima difesa. L’istituto in discorso è stato oggetto di un importante intervento di revisione normativa ad opera della l. 36/19. Con essa, è stata apportata un’ulteriore modifica agli artt. 52 c.p. e 2044 c.c., rispetto a quella già introdotta dalla l. 59/06. Con la aggiunta di ulteriori commi, si è inteso tutelare maggiormente chi agisce in tale situazione. In particolare, sono stati aggiunti i commi 2 e 3 all’art. 2044 c.c., nonché un comma 4 all’art. 52 c.p..

Quest’ultimo stabilisce che agisce sempre in legittima difesa chi compie un atto per respingere un’intrusione. Inoltre, la legittima difesa deve essere posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.

Quindi, anche la sola minaccia di uso di armi può far scattare la difesa legittima da parte dell’aggredito.

Le due norme, quella civile e quella penale, vanno lette congiuntamente onde ottenere un significato complessivo della disciplina applicabile. In base alla riforma, la responsabilità per danni è sempre esclusa quando si usino armi per reagire a una violazione di domicilio. Non solo di domicilio, ma di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale. Inoltre, in caso di eccesso colposo verificatosi a causa di uno stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo, è riconosciuta al danneggiato un’indennità.

Il danneggiato, naturalmente, è l’originario aggressore vittima dell’eccesso colposo. Essa è da quantificarsi in base all’equo apprezzamento del giudice. Sul piano penale, parallelamente, la scriminante della legittima difesa opera sempre quando si agisce per difendere l’incolumità propria o altrui e beni propri o altrui. In quest’ultimo caso, alla condizione che non vi sia desistenza e vi sia pericolo di aggressione. In presenza di questi due elementi, la condotta di chi usa un’arma legittimamente detenuta è scriminata, sul piano penale. L’aggredito si deve trovare in uno dei luoghi indicati dalla norma, all’art. 52 comma 3 c.p., quali l’abitazione o luogo in cui esercita l’attività commerciale o professionale.

Approfondimento

Risarcimento danno e legittima difesa

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