Legge 104 per assistere il familiare e scelta del posto di lavoro

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La Legge 104 tutela i lavoratori disabili e i lavoratori (caregiver) che si occupano di un familiare con handicap grave. Secondo l’art. 33 comma 5 della Legge 104/1992, il caregiver familiare ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del disabile. Tale diritto può essere esercitato in sede di assunzione lavorativa o in un momento successivo. Nel secondo caso, il lavoratore dovrà presentare domanda di trasferimento al datore di lavoro. Però non sempre i lavoratori riescono a far valere questo diritto. Esaminiamo cosa prevede la Legge 104 per assistere il familiare e scelta del posto di lavoro.

Scelta del posto di lavoro ove possibile

Il lavoratore che assiste un familiare disabile con handicap grave ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare, ove possibile. Questo significa che il trasferimento può essere esercitato oltre all’atto dell’assunzione anche in un momento successivo nel corso del rapporto di lavoro. Sempre che si verifichino le condizioni di trasferimento.

Bisogna precisare che il diritto di trasferimento del lavoratore alla sede più vicina al domicilio del familiare, non è un diritto assoluto. Infatti, l’inciso “ove possibile “ significa ove tale non risulti incompatibile con le esigenze organizzative ed economiche del datore di lavoro.

Legge 104 per assistere il familiare e scelta del posto di lavoro

Il datore di lavoro deve sempre motivare il diniego attenendosi alla normativa che tutela il lavoratore (Legge 104). Inoltre, la richiesta del lavoratore può essere evasa quando nella sede richiesta sia disponibile un posto di lavoro. Questa è una condizione indispensabile per il trasferimento, che deve realizzarsi mediante una comparazione dei carichi di lavoro dei due uffici presi in considerazione.

Da considerare che il diritto familiare del disabile in situazione di handicap grave per la scelta della sede di lavoro più vicina deve essere valutata con attenzione e giustamente interpretata. Il diritto del lavoratore non può essere esercitato a danno del datore di lavoro sotto l’aspetto economico, produttivo e organizzativo dell’impresa. Il datore di lavoro, tuttavia, deve provare l’onere che l’esercizio di tale diritto gravi in maniera consistente sull’impresa.

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