L’efficacia vincolante di una risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate può estendersi anche a soggetti diversi dall’interpellante, se il caso è analogo

Agenzia delle Entrate

L’efficacia vincolante di una risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate può estendersi anche a soggetti diversi dall’interpellante, se il caso è analogo. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 8740 del 30/03/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di legittimo affidamento e buona fede del contribuente. Nella specie, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione avverso sentenza della Commissione Tributaria Regionale. Il giudice di secondo grado aveva annullato un avviso di accertamento emesso per il recupero IVA, in relazione ad un’operazione di cessione di moduli fotovoltaici. La CTR aveva in particolare ritenuto che sussistessero i presupposti per l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10%. Conclusione peraltro confermata anche dalla stessa Amministrazione finanziaria in risposta a suoi interpelli. L’Agenzia delle Entrate deduceva allora, innanzitutto, l’erroneità di aver ritenuto vincolanti le risposte già fornite ad altri interpelli, non presentati dal contribuente in giudizio.

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La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era infondata. Evidenziano i giudici che è vero che la risposta dell’Amministrazione ad un interpello ha effetto vincolante limitatamente alla questione oggetto dell’interpello ed al contribuente istante. Tuttavia, l’efficacia vincolante di una risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate può estendersi anche a soggetti diversi dall’interpellante, se il caso è analogo. Come accade se la struttura della fattispecie impositiva è strettamente connessa alla questione oggetto di interpello risolta dall’Amministrazione.

Conclusioni

In conclusione, nel caso in esame ricorreva proprio una situazione “estensibile” ad altri contribuenti. La questione oggetto dell’interpello interessava infatti l’individuazione dell’aliquota IVA applicabile ad un’operazione di cessione di beni. E il contenuto della risposta dell’Amministrazione era del tutto idoneo ad interessare sia il cedente (precedente interpellante), sia il cessionario (soggetto in giudizio). L’individuazione dell’aliquota IVA in risposta ad un interpello di una parte di un’operazione non consente infatti una diversa valutazione nei confronti dell’altro contraente. Tale presupposto integra infatti la situazione tutelata dallo Statuto del Contribuente in tema di legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione finanziaria. Per invocare la tutela dell’affidamento è dunque necessaria (e sufficiente) una situazione che legittimi a pretendere un comportamento coerente dell’Amministrazione in senso favorevole al contribuente. In tal caso lo stesso contribuente potrà infatti senz’altro opporre la sua buona fede nell’aver posto in essere il comportamento poi (contradditoriamente) censurato.

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