L’effetto del Covid su patenti di guida e  titoli professionali

Covid-19

Nell’impossibilità di sostenere esami e corsi in presenza si è dovuto arginare l’effetto del Covid su patenti di guida e titoli professionali. Il MIT, Ministero Infrastrutture e Trasporti, si è recentemente espresso con due Circolari.

Sono la Circolare 22208 del 13.08.20 e la Circolare 22916 del 2020.

Vi forniamo la seguente guida ai titoli prorogati per emergenza Covid.

L’effetto del Covid su patenti di guida e  titoli professionali

La Circolare 22208 è intitolata Proroga dei termini di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, ai sensi degli articoli 103 e 104 del D.L. 17.03.20 N. 18”.

La casistica è la seguente.

Patente di guida.

Quelle in scadenza dal 31 gennaio al 30 dicembre 2020 sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, con validità per la guida sul territorio nazionale. Se dobbiamo invece guidare fuori dai confini italiani vale il  Regolamento UE 2020/698, che all’art. 2 proroga di 7 mesi le patenti scadute dal 1 febbraio al 31 agosto 2020.

Gli esami per la revisione della patente sono stati sospesi dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020.

Il Codice della strada prevedeva un termine di 6 mesi di validità del foglio rosa. Entro quel termine l’aspirante patentato poteva ripetere l’esame 2 volte. Adesso, causa Covid, il termine di 6 mesi, se andava a scadere tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato al 13 gennaio 2021. Stessa proroga anche per le autorizzazioni all’esercizio alla guida, ossia il foglio rosa.

Carta di qualificazione del conducente

Rispetto a questi titoli c’era un contrasto tra la normativa comunitaria e quella italiana. Vi riportiamo direttamente l’esito finale.

– Le CQC rilasciate in paese membro dell’UE in scadenza dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 sono prorogate di 7 mesi rispetto alla loro naturale scadenza. La norma ha validità per tutti gli stati membri dell’UE e quindi anche per l’Italia. Non vale nessun altro termine precedentemente stabilito da altre normative italiane.

– Le CQC rilasciate in Italia sono divise in due gruppi.

Quelle in scadenza dal 1 febbraio al 29 marzo 2020 sono ancora valide, ma solo su territorio italiano, fino al 29 ottobre 2020. Negli altri stati europei, invece, sono prorogate per 7 mesi dalla scadenza originariamente prevista.

Quelle del secondo gruppo sono quelle con scadenza dal 30 marzo 2020 al 31 agosto 2020. La proroga di mesi 7 si applica, oltre che a tutti gli altri Stati membri, anche al territorio italiano, perché il termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020.

I certificati di abilitazione professionale

Gli attestati previsti dalla Direttiva 2003/59/CE , ottenuti a seguito di corsi di qualificazione iniziale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, rimangono validi fino al 29 ottobre 2020.

La CQC ha validità di 2 anni. Nel computo però è oggi escluso il periodo  dal 31 gennaio 2020 al 28 ottobre 2020.

Trasporto merci pericolose

Gli attestati dei corsi per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, originariamente in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, rimangono validi per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Consigliati per te