Leasing: quali spese nel calcolo del tasso globale ai fini usura

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Nel nostro ordinamento è stata  inserita una legge riguardante l’usura.  Tale dispositivo  estremamente semplice e di facile lettura ha modificato l’art. 644 del Codice Penale. Si riportano a stralcio alcune parti molto dirette di tale provvedimento legislativo nel quale viene  stabilito sia qual è il tasso di usura sia come si perviene ad esso “Per  la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni,  remunerazioni  a qualsiasi titolo e delle spese, escluse  quelle  per  imposte  e tasse, collegate alla erogazione del credito.”

Venne  demandato  alla Banca d’Italia l’onere  ai fini statistici, per  la rilevazione dei tassi effettivi globali medi  (TEGM) per ciascun trimestre e per le  varie tipologie di finanziamento. Il  tasso rilevato pro-tempore da B.I. doveva essere maggiorato del 50% ai fine della legge sull’usura ( L. 108/96) per determinare il “ Tasso soglia” e il suo superamento oltre alle previsioni penali della norma,  veniva sanzionato con l’assoluta gratuità del finanziamento medesimo.

Leasing: la determinazione del “Tasso soglia”

Successivamente con  il D.L. 70/2011 è stato  modificato il calcolo del c.d. “Tasso soglia” infatti  il limite oltre il quale gli interessi sono ritenuti sempre usurai  viene  così parametrato: il  Tasso medio rilevato da B.I. viene aumentato di  ¼, a cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali. Siamo più precisi, precedentemente   per uno scoperto di conto corrente bancario la rilevazione trimestrale di B.I. era 8% quindi il tasso soglia usura sarebbe stato il12% ( TEGM aumentato del 50%) dopo l’introduzione del DL 70/2011,  a far effetto  dalle  applicazioni per il 3° Trim.2011, il nuovo tasso soglia è il 14% ( 8% + ¼ (2%) + ulteriori 4 punti percentuali).

Perché è stato introdotto questo correttivo? La causa è stata il repentino crollo dei tassi passivi bancari, cosa mai successa in Italia ma comune in Europa. In quanto se le Banche non fossero state tutelate  molte di esse, in particolar modo quelle più piccole e non strutturate  avrebbero con molta probabilità applicato molto spesso tassi usurai con le logiche conseguenze.

La verifica del superamento del tasso soglia

Si precisa comunque che la verifica del superamento del tasso soglia deve avvenire sempre ex ante, ovvero al momento della stipula del contratto, in tal senso si veda anche la Legge n. 24/2001 di interpretazione autentica della L. n. 108/96.

Quindi per determinare il calcolo del tasso effettivo Globale si ritiene necessario considerare tutti gli oneri collegati all’erogazione del finanziamento  ( secondo quanto stabilito dall’art.644 c.p.) ed in particolare a rigore di  chi  conosciuti e/o conoscibili al momento della stipula del contratto. Si precisa che attualmente si può parlare ormai di sola  “usura originaria”, ( Cfr. Cass.Civ.n. 24675/2017 “usura sopravvenuta”).

Nella lettura di contratto di Leasing talvolta ci imbattiamo in un elenco veramente  lungo di spese ed oneri che potrebbero essere richiesti all’utilizzatore. Talvolta io sottolineo il seguente fatto: andando al ristorante nel menù vi sono varie portate non è detto che debba prenderle tutte!

I costi “certi” da inserire nel calcolo del TEG

Secondo le disposizioni di Banca Italia ( Cfr. Istruzioni dicembre 202 e febbraio 2003, puntoC4. Trattamento degli oneri e delle spese pag. 14)  si può evidenziare che” In particolare sono inclusi:

  • Spese di istruttoria e di revisione del finanziamento ( per il factoring le spese di “istruttoria cedente”) quindi tutte le spese  addebitate  nella fase di istruttoria devono essere considerate;
  •  Le spese di chiusura pratica ( per il leasing le spese forfettarie di” fine locazione contrattuale”); Le spese di chiusura o di liquidazione addebitate con cadenza periodica, in quanto diverse da quelle per tenuta conto, rientrano tra quelle incluse nel calcolo del tasso.
  • Spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate se stabilite dal creditore; tipico esempio le spese di RID;
  • Il costo dell’attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l’ottenimento  del credito;
  • Le spese per assicurazione o garanzie poste dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale;

I costi per assicurazione e garanzie

Le spese per assicurazione e garanzie non sono ricomprese quando derivano dell’esclusivo adempimento di obblighi di legge. Nelle operazioni di prestito contro cessione del quinto dello stipendio e assimilate indicate nella cat.8, le spese di assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore non rientrano nel calcolo del tasso purché siano certificate da opposita polizza;

Ogni altra spesa contrattualmente prevista connessa con l’operazione di finanziamento.

Si considerano non connessi con l’operazione, con riferimento al Factoring e al Leasing, i compensi per

prestazioni di servizi di natura non finanziaria.

Si ricorda, a parere dello scrivente, che  le spese di comunicazioni alla clientela ai fini delle disposizioni in materia di trasparenza per ogni semestre sono da inserire nel calcolo in quanto relative a disposizioni di legge.( Cfr. art. 119. T.U.B.)

Le spese di assicurazione

Per quanto riguarda le spese di assicurazione, ad eccezione delle assicurazioni che derivano da un esclusivo adempimento di obbligo di legge ( per esempio le RCA). La giurisprudenza si è espressa  nel ritenere che tali voci debbano essere inserite tra le voci di costo da inserire nel calcolo del TEG.

In particolare Cass. Civile Sez I del 15/04/2017 n. 8806 Presid. Ambrosio Rel. Dolmetta:

“ In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti  collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel corso di contestualità tra spesa e l’erogazione”del finanziamento.

Inoltre, Cassazione Civile Sez. I 16/04/2018 n. 9298:” La polizza assicurativa accessoria al finanziamento concorre a determinare il tasso di usura quando sia  obbligatoria e non facoltativa”.

Le spese di perizia

Per quanto riguarda le spese di perizia  la Banca d’Italia sembra escluderle:”b) le spese e gli oneri di cui ai successivi punti per la parte in cui non eccedano il costo effettivamente sostenuto dall’intermediario:

  • il recupero di spese, anche se sostenute per servizi forniti da terzi (ad es. perizie, certificati camerali, spese postali; spese custodia pegno; nel caso di sconto di portafoglio commerciale, le commissioni di incasso di pertinenza del corrispondente che cura la riscossione);
  • le spese legali e assimilate (ad es. visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese notarili, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di leasing, spese di notifica, spese legate all’entrata del rapporto in contenzioso).

Il principio base affinché la polizza assicurativa e/o la garanzia debba essere inserita nel TEG è la seguente:”

  1. assicurare il rimborso del credito;
  2. tutelare i diritti del creditore nell’ambito del rapporto di finanziamento

Le condizioni

Se ricorre una di queste condizioni e la polizza o la garanzia tutela diritti non accessori rispetto al finanziamento, va inoltre valutato se la stipula del contratto assicurativo o di garanzia presenti una delle seguenti caratteristiche:

  1. a) è obbligatoria per legge o per contratto per ottenere il credito;
  2. b) è obbligatoria o, nei fatti, necessaria per ottenere il credito a determinate condizioni contrattuali;
  3. c) è contestuale alla concessione del finanziamento.

Il ricorrere di una di queste ulteriori condizioni, unitamente a una delle prime due, comporta la necessità di includere gli oneri relativi alla polizza o alla garanzia nel TEG.” (Cfr. B.I.  Risposte  nota metodologica allega al DM 24/12/2009 e suo aggiornamento per anno 2010).

Banca d’Italia ha dato inoltre la seguente risposta ad una domanda se dovevano essere inserite nel calcolo del TEG delle assicurazioni di “Tipo Risk”. La risposta è negativa, in quanto queste assicurazioni tipo All Risk sono da escludere dal calcolo del Teg, visto che il  beneficiario è la società medesima e non l’intermediario finanziario . A meno che non siano richieste obbligatoriamente per l’ottenimento del finanziamento e in virtù dell’applicazione  di determinate condizioni contrattuali. ( Cfr. B,I, risposte novembre 2010, pag. 13 punto C4 Trattamento degli oneri e delle spese).

Quindi le eventuali polizze assicurative facoltative non obbligatorie o subordinate a determinate condizioni contrattuali secondo istruzioni B.I vanno escluse dal TEG.

Un caso a parte riguarda  i “pacchetti assicurativi”

Nel caso di sottoscrizione contestuale di contratti di finanziamento finalizzati all’acquisto di autovetture unitamente a pacchetti assicurativi complessi comprendenti sia coperture assicurative connesse con il finanziamento (per esempio furto e incendio in cui il beneficiario è l’ente creditore), sia assicurazioni accessorie (per es. polizze sanitarie in cui il beneficiario è il soggetto finanziato) sia servizi accessori a beneficio dei proprietari del veicolo (per es. assistenza stradale, veicolo sostitutivo, ecc.), si possono escludere dal calcolo del TEG gli oneri riferibili a tali componenti aggiuntive della polizza?

Sì, le spese per assicurazioni e servizi accessori il cui beneficiario non è l’ente creditore non sono da includere nel TEG. Nel caso di “pacchetti complessi” sarà necessario distinguere eventualmente facendo ricorso a stime – la parte di polizza connessa con il finanziamento (ad es. furto e incendio il cui beneficiario è il creditore), da quella accessoria (ad es. kasko, sanitaria) includendo nel TEG solo la prima parte della polizza ed escludendo la seconda.

Le spese per i pacchetti assicurativi

In caso di polizza volta a garantire integralmente il valore del bene offerto in garanzia, in misura eccedente rispetto al capitale finanziato, è conteggiata solo la parte del premio correlata al valore finanziato?

Sì, nel TEG va inserito un onere proporzionale al capitale finanziato. ( Cfr B.I. Nota metodologica aggiornata 2010.

Per la nota difficoltà e per la difficile stima degli oneri assicurativi per furto e incendio relativi all’intera durata del contratto, è stato stabilito che il calcolo del TEG debba tenere conto soltanto ed unicamente la quota del premio assicurativo del primo anno. Tale disposizione è applicabile  anche ai finanziamenti diversi dal Leasing che prevedono pagamenti di premi assicurativi con cadenza periodica. ( Cfr. Nota metodologica allega al DM del 24/12/2009).

Dovendo calcolare il TEG per un contratto di Leasing in presenza di una assicurazione per la copertura tipo “Multirischi”, tra gli oneri rilevanti ai fini del calcolo,  l’importo da indicare dovrebbe essere soltanto quello relativo al primo anno.

Conclusioni

Da quanto esposto sino  a questo punto si capisce la difficoltà  nel determinare le varie spese da inserire nel calcolo del TEG ai fini delle soglie di usura, in particolare per il costo relativo all’assicurazione; il cui contratto di assicurazione deve essere chiaro, va ben letto,  per capire quale parte di esso può essere da considerare parte di costo da inserire nel calcolo.

Il presente articolo non pretende di esaurire tale problematica ma spera di essere soltanto un piccolo contributo.

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