Le spese rimborsate in modo forfetario, anche per costi sostenuti in smart working, sono soggette a tassazione

Agenzia delle Entrate

Le spese rimborsate in modo forfetario, anche per costi sostenuti in smart working, sono soggette a tassazione. Studiamo il caso

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 328 dell’11 maggio 2021, ha affermato che i rimborsi per attività in smart working sono soggetti a tassazione. Nella specie, la società istante rappresentava di avere alle proprie dipendenze 50 lavoratori impegnati in progetti di consulenza tecnica eseguiti tramite appalti di servizi. Considerata l’emergenza sanitaria, la società aveva disposto che i propri dipendenti prestassero le loro mansioni in smart working. Nell’attesa di una specifica regolamentazione, in ambito civilistico, giuslavoristico e fiscale, la società intendeva pattuire, con accordi individuali, il rimborso ai lavoratori di alcune spese. In particolare, la società aveva intenzione di rimborsare il 30% di alcuni consumi addebitati nelle fatture emesse a nome del dipendente, o del coniuge convivente.

Tra queste: spese per internet e per l’utilizzo della corrente elettrica, e spese per l’aria condizionata o il riscaldamento. Al riguardo, la società chiedeva dunque di sapere se gli importi rimborsati configurassero redditi di lavoro dipendente, da assoggettare a ritenute fiscali e previdenziali. La società istante riteneva che i rimborsi erogati in favore dei propri dipendenti in smart working, avessero natura risarcitoria e non retributiva. E, conseguentemente, riteneva che tali somme non dovessero essere assoggettate alle ordinarie ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Amministrazione finanziaria non concordava con tale impostazione. L’Agenzia ricorda che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme, a qualunque titolo percepite nel periodo d’imposta in relazione al rapporto di lavoro. In sostanza, vige dunque, per tale tipo di reddito, il cosiddetto principio di onnicomprensività. Pertanto, tutti gli emolumenti offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, compresi i rimborsi, costituiscono redditi imponibili. In merito ai rimborsi, l’Agenzia ricorda che l’esclusione da imposizione riguarda solo quelli relativi a spese di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente. Tra queste, ad esempio, quelle relative all’acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della stampante, le pile della calcolatrice, etc.

Non concorrono dunque alla formazione della base imponibile soltanto le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore. Come appunto avviene nel caso di indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale di spese sostenute per un esclusivo interesse del datore di lavoro. Venendo quindi alla questione rappresentata, l’Agenzia afferma che le spese rimborsate in modo forfetario, anche per costi sostenuti in smart working, sono soggette a tassazione. L’esclusione dalla base imponibile è infatti possibile solo se il legislatore abbia previsto criteri per determinarne la quota riferibile all’interesse del datore di lavoro. Cosa non avvenuta nella specie.

Conclusioni

L’esclusione dalla tassazione, pertanto, se il legislatore non ha indicato un criterio ai fini della determinazione della quota non imponibile, non opera automaticamente. In tal caso, infatti, i costi sostenuti dal dipendente nell’interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi e documentalmente accertabili. Tanto premesso, l’Agenzia concludeva che le somme forfettariamente rimborsate ai dipendenti in smart working, senza elementi oggettivi, non potessero essere escluse dal reddito di lavoro. Per non far concorrere a tassazione il rimborso spese, come visto, occorre del resto sempre adottare un criterio analitico. Un criterio cioè che, per ciascuna tipologia di spesa, consenta di determinare la quota di costi effettivamente risparmiati dalla società. Cosa che, almeno nella fattispecie sottoposta ad interpello, non era avvenuta.

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