Le spese di ristrutturazione possono essere detratte dagli eredi?

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Nel caso di decesso del contribuente che ha sostenuto spese di ristrutturazione edili detraibili, le quote in tutto o in parte, le possono detrarre gli eredi? Su questo tema l’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte quest’aspetto. In effetti, può accadere il decesso del contribuente che non ha potuto fruire (in tutto o in parte) della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. In questo caso le spese di ristrutturazione possono essere detratte dagli eredi? Analizziamo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Le spese di ristrutturazione possono essere detratte dagli eredi?

L’Agenzia delle Entrate precisa che le spese sostenute per interventi di ristrutturazione, le possono detrarre l’erede o gli eredi. Questo nel caso di decesso del contribuente che non ha potuto fruire della detrazione. La detrazione in presenza di più eredi è divisa in parti uguali. La detrazione è ammessa a condizione che tutti gli eredi conservino la detenzione diretta e materiale dell’immobile.

Inoltre, l’Agenzia precisa che la detenzione del bene non è valida solo per l’anno di accettazione dell’eredità, ma per tutti gli anni in cui si fruisce della detrazione fiscale.

Questo significa, che se l’erede o gli eredi, danno in locazione o in comodato d’uso, l’immobile oggetto di ristrutturazione ereditato, non è possibile fruire della quota di detrazione fiscale. Questo perché non detengono più l’immobile ereditato, ma la detenzione è passata all’affittuario. (Circolare n. 24/E/2004)

Immobile ereditato e locazione

L’Agenzia chiarisce che l’erede non potrà usufruire della quota di detrazione riferita all’anno di competenza in cui l’immobile è locato.

Infine, bisogna precisare, nel caso ci siano più eredi e uno solo abita nell’immobile ereditato, la detrazione spetta per l’intera quota a quest’ultimo, in quanto gli altri eredi non hanno la disponibilità dell’immobile.

Riassumendo, gli eredi possono detrarre le spese relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio nella dichiarazione dei redditi esclusivamente se detengono materialmente l’immobile ereditato. (Circolare 20/E/2011 al paragrafo 2.2).

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