Le spese condominiali si prescrivono?

spese condominiali

Naturalmente, come tutti i debiti, anche quelli verso il condominio cadono in prescrizione ossia si estinguono se non pretesi entro un certo periodi di tempo. Decorso quest’ultimo, infatti, il debitore può dirsi definitivamente libero da ogni obbligo e, corrispondentemente, il creditore non potrà più pretendere il pagamento delle somme prescritte. Quindi, alla domanda: “le spese condominiali si prescrivono?”, certamente, la risposta è si ma vediamo come.

Termini di prescrizione delle quote condominiali ordinarie

E’ chiaro, dunque, che le spese condominiali si prescrivono. L’obbligo di pagarle ricade sul proprietario dell’appartamento, anche se l’immobile viene concesso in locazione. E ciò in quanto il debito è legato alla titolarità del bene. Inoltre, si chiarisce che le spese condominiali sono di due tipi:

1) ordinarie, dovute mensilmente, sulla base del bilancio preventivo, che servono per la normale gestione dell’immobile e dei suoi servizi;

2) straordinarie, dovute una tantum, tutte le volte in cui c’è da eseguire dei lavori di manutenzione o riparazioni che non rientrano nell’ordinaria amministrazione. Detta distinzione rileva in quanto la prescrizione delle spese condominiali è diversa a seconda che si tratti delle une o delle altre. Segnatamente, quelle ordinarie si prescrivono in 5 anni dall’approvazione del rendiconto. La prescrizione decorre, tecnicamente, dalla delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di riparto preparato dall’amministratore. In altri termini, dal momento in cui ciascun condomino viene a conoscenza della quota precisa che deve pagare.

Termini di prescrizione delle quote condominiali straordinarie

Le spese straordinarie di condominio si prescrivono invece in dieci anni. Ciò in quanto la loro natura non ha carattere periodico e, dunque, non si applica l’articolo 2948. La norma di riferimento è, infatti, l’articolo 2046 del codice civile che disciplina la prescrizione ordinaria di tutti i debiti. Ne deriva che si prescrivono in 10 anni le spese per il rifacimento delle facciate o delle coperture dell’edificio, per la ricostruzione dell’androne e delle scale. Trattasi, cioè, di tutti quegli interventi straordinari a cui i condomini devono far fronte in via eccezionale e non già annualmente o, comunque, periodicamente. Anche in questo caso, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione è quello della delibera di approvazione del consuntivo della spesa e del relativo riparto di essa tra i condomini.

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