Le prestazioni rese nell’esercizio delle professioni sanitarie sono esenti IVA solo se effettuate da soggetti abilitati

professioni sanitarie

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 15410 del 03/06/2021, ha affermato la indeducibilità dei costi sostenuti nell’ambito di un’attività professionale abusiva. Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto in parte l’appello del contribuente, rideterminando il reddito imponibile nella misura del 36% dei ricavi accertati. Secondo la CTR l’individuazione del margine di redditività del contribuente (odontoiatra “abusivo”) andava equiparata alla misura media dei professionisti “regolari”. I giudici, pertanto, riconoscevano costi forfetari del 64%. L’Agenzia delle Entrate ricorreva in Cassazione contro la sentenza, censurandola per difetto di motivazione circa la riduzione dei ricavi.

Con un secondo motivo di impugnazione, l’Amministrazione finanziaria deduceva poi l’erroneità della decisione, laddove la CTR aveva ritenuto esente IVA l’attività svolta dal contribuente. Secondo i giudici di appello, infatti, il contribuente, pur esercitando l’attività senza iscrizione all’albo, e quindi abusivamente, aveva diritto all’esenzione. Tale esenzione infatti, secondo la CTR, aveva carattere oggettivo, relativa all’attività in sé, non rilevando quindi i caratteri del soggetto che la esercita.

La decisione

Secondo la Suprema Corte, le censure erano fondate. Evidenziano innanzitutto i giudici di legittimità che l’affermazione della CTR era meramente assertiva e priva di ogni illustrazione delle ragioni di ordine logico e giuridico. E anche la seconda contestazione sollevata dall’Amministrazione, secondo la Cassazione, era corretta. Rileva infatti la Corte che, le prestazioni rese nell’esercizio delle professioni sanitarie sono esenti IVA solo se effettuate da soggetti abilitati. Tale requisito, sottolineano i giudici, è infatti espressamente contemplato dalla norma. E, in sua mancanza, la prestazione non assume dunque carattere sanitario.

Le prestazioni rese nell’esercizio delle professioni sanitarie sono esenti IVA solo se effettuate da soggetti abilitati. Conclusioni

In conclusione, la Suprema Corte esclude ogni contrasto della sopra prospettata interpretazione con le direttive comunitarie. La normativa UE non impone infatti l’esenzione IVA per le prestazioni che, secondo la legge nazionale, possono essere effettuate soltanto da soggetti con idoneità professionale. Infine, a prescindere dallo specifico caso processuale, giova anche evidenziare quanto segue. In via generale, tutte le attività illecite devono essere perseguite, non solo penalmente, ma anche fiscalmente, con tassazione dei relativi proventi.

L’illiceità non esclude la tassabilità del reddito da essa derivante, essendo il reddito un dato economico e non giuridico. E se vi è concorrenza tra attività svolte lecitamente ed illecitamente, anche queste ultime sono soggette, oltre che alle imposte sui redditi, anche all’IVA.

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