Le pensioni di reversibilità ed indiretta: a chi spettano e quando si possono richiedere

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Le pensioni di reversibilità ed indiretta: a chi spettano e quando si possono richiedere?

In caso di morte del pensionato oppure del lavoratore in possesso dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità, i familiari superstiti hanno diritto ad un trattamento pensionistico erogato dall’INPS.

La prestazione economica di tipo previdenziale erogata dall’INPS si distingue in:

-pensione di reversibilità, se liquidata in seguito alla morte del pensionato (il defunto percepiva già la pensione di vecchiaia o anticipata, oppure la pensione di invalidità o di inabilità);

-pensione indiretta, se liquidata in seguito alla morte dell’assicurato non titolare di pensione (il defunto non aveva ancora maturato il diritto alla pensione, ma aveva versato almeno 15 anni di contributi in tutta la vita assicurativa oppure, in alternativa, almeno 5 anni di contributi, di cui 3 nei 5 anni precedenti al decesso).

Le pensioni di reversibilità ed indiretta: a chi spettano e quando

Hanno diritto alla pensione il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili della persona defunta.

La pensione al coniuge

Dopo la morte del coniuge, il diritto alla pensione scatta in automatico per la moglie o il marito superstite, in misura differente a seconda della presenza e del numero dei figli.

La pensione al coniuge separato con colpa o con addebito

La pensione spetta anche al coniuge separato senza mantenimento, lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9649 del 2015.

Al coniuge separato che non ha mai ricevuto l’assegno di mantenimento va corrisposta la pensione di reversibilità.

E’ irrilevante, dunque, il fatto che il coniuge separato non vanti alcun diritto al mantenimento nei confronti dell’ex defunto.

Eliminata la norma che esclude dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa  con sentenza passata in giudicato, tale pensione va riconosciuta anche al coniuge separato con colpa o con addebito.

La pensione al coniuge divorziato

La pensione spetta anche al coniuge divorziato ma solo se ricorrono tre presupposti:

-non deve aver contratto nuove nozze

-deve percepire l’assegno di divorzio dal coniuge defunto

-la data di inizio del rapporto assicurativo dell’assicurato o del pensionato deve essere anteriore alla data della sentenza di divorzio

Se l’ex coniuge deceduto si è risposato, la pensione spetta sia al coniuge divorziato che al coniuge superstite, a condizione che ne abbiano i requisiti.

La pensione ai figli

In caso di morte del padre o della madre, la pensione oltre al coniuge, spetta anche ai figli, anche adottivi e minori affidati e nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge purchè alla data del cesso siano: minori di 18 anni, studenti di scuola media superiore di età compresa tra i 18 e 21 anni, a carico del genitore e non impegnati in alcuna attività lavorativa, studenti universitari per tutta la durata del corso legale di laurea e comunque non oltre i 26 anni, inabili al lavoro di qualunque età a carico del genitore.

La pensione ad altri parenti

Quando non ci sono né coniuge né figli, la pensione può essere riconosciuta ai genitori del pensionato o del lavoratore deceduto, purchè abbiano almeno 65 anni di età, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e, alla data del decesso, risultino a carico del figlio.

In quale misura la pensione?

Le quote di pensione del defunto dovute ai familiari vengono calcolate in base a ciò che sarebbe spettato al lavoratore al momento del decesso.

Facciamo qualche esempio: Coniuge senza figli – Aliquota 60%

Coniuge con un figlio – Aliquota 80%

Coniuge con due o più figli – Aliquota 100%

La pensione per le unioni civili

La legge Cirinnà ed una circolare dell’Inps dello scorso dicembre lo ha confermato.

La normativa della pensione di reversibilità si estende alle coppie omosessuali unite civilmente. La pensione percepita del partner superstite ammonterà al 60% di quella del defunto, a meno che non si superino le soglie di reddito previste.

La decorrenza

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell’assicurato, indipendentemente dalla presentazione della domanda

 

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