Le criptovalute rientrano nella dichiarazione dei redditi

criptovalute

Cattive notizie per gli aspiranti evasori del Fisco che hanno aggirato l’ostacolo della tassazione investendo in criptovalute. A livello europeo, l’Italia ha giocato di anticipo con la IV direttiva antiriciclaggio, ricorrendo alla definizione di “valute virtuali” nel decreto legislativo 90/2017. L’agenzia delle Entrate per il tramite dei suoi giudici amministrativi ha statuito l’obbligo di annoverare nella dichiarazione dei redditi i bitcoin.

Non solo i bitcoin, ma in generale tutte le criptovalute rientrano nella dichiarazione dei redditi. Devono essere indicate nel Modello Unico perché costituiscono redditi. Per quanto le monete elettroniche debbano ritenersi prodotti finanziari esteri, l’Agenzia delle Entrate ne impone la dichiarazione ai fini del trattamento fiscale.

Le criptovalute : la normativa sui bitcoin

In effetti, non lascia margini di interpretazione dubbia l’art. 4 del Decreto Legislativo 167/1990, conv. In legge n. 227/1990. Le criptovalute rientrano nella dichiarazione dei redditi. I destinatari della normativa sono le persone fisiche o le società semplici ubicate in Italia che posseggono investimenti in Paesi esteri. Nell’evenienza in cui nel periodo di imposta producano redditi imponibili nel nostro Paese devono riportarli nell’RW del Modello Unico.

L’autorità fiscale italiana ha chiarito che le criptovalute in generale non sono soggette all’IVAFE perché non coincidono con investimenti in depositi bancari. D’altronde, già nel 2018, l’Agenzia delle Entrate si era espressa in merito al trattamento fiscale spettante alle monete elettroniche. Con l’interpello n. 956-39, i giudici amministrativi hanno imposto l’obbligo di includere le criptovalute nella dichiarazione dei redditi.

Il quadro di riferimento

Nel quadro RW le monete virtuali devono essere indicate nella colonna 3 con il codice 14 che identifica le attività finanziarie estere. In questo modo, le criptovalute utilizzate negli investimenti finanziari rientrano nelle attività di trasferimento per e dai Paesi esteri. Ne consegue che non è il semplice possesso di monete virtuali a far scattare il trattamento fiscale. Quanto piuttosto l’evenienza in cui le stesse fungono da veicolo di operazioni finanziarie. Diversa la situazione nel Regno Unito la cui normativa fiscale non contempla fra le valute le monete elettroniche. L’autorità britannica Her Majesty’sRevenue and Customs (Hmrc) ritiene difatti che i Bitcoin e le criptovalute non possano considerarsi alla stregua delle valute.

Consigliati per te