Lavoratori fermati dal Covid: ecco l’integrazione salariale con il messaggio INPS 304/2021

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L’INPS comunica come presentare le domande di integrazione salariale per i lavoratori residenti nelle aree dove la Pubblica autorità ha emesso divieti di allontanamento. In particolare, per i lavoratori fermati dal Covid, ecco l’integrazione salariale con il messaggio INPS 304/2021. Proiezionidiborsa illustra le operazioni da seguire ai fini della presentazione della domanda.

In particolare, il messaggio n.304/2021 fa riferimento alle misure previste dall’art.19 del decreto Agosto n.104. Tale articolo ha previsto una particolare tutela per i lavoratori, impossibilitati a raggiungere i luoghi di lavoro, a seguito di ordinanze amministrative. Ordinanze emesse prima dell’entrata in vigore del decreto stesso.

Tale norma prevede che i datori di lavoro operanti in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia, costretti a sospendere l’attività, possono accedere ai seguenti trattamenti:

a) trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO);

b) trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD);

c) trattamenti di assegno ordinario (ASO);

d) trattamenti di Cassa Integrazione speciale operai agricoli (CISOA).

Dovranno indicare la causale “COVID-19 – obbligo permanenza domiciliare, per i periodi dal 23/02/2020 al 30/4/2020” per la durata delle misure delle autorità pubbliche, fino a 4 settimane per le prestazioni CIGO, CIGD e ASO, e 20 giornate per la CISOA.

Lavoratori fermati dal Covid: ecco l’integrazione salariale con il messaggio INPS 304/2021

L’INPS precisa che potranno godere del trattamento solo i lavoratori per i quali non sono state previste altre tutele per l’emergenza epidemiologica.

All’istanza, i datori di lavoro dovranno allegare un’autocertificazione, in cui dichiarano che i destinatari non hanno prestato attività lavorativa conseguentemente ai provvedimenti della pubblica autorità. Ovvero provvedimenti di contenimento, aventi ad oggetto divieto di spostarsi dal proprio territorio.

Qualora si richieda il pagamento diretto dall’INPS, il datore di lavoro dovrà inviare all’ente tutti i dati necessari per il pagamento o saldo dell’integrazione. Ciò entro 30 giorni dal ricevimento della PEC dell’INPS che comunica l’autorizzazione alla prestazione. In caso contrario, il pagamento e oneri connessi, saranno a suo carico.

Durante il periodo di integrazione salariale, rimangono a carico del datore di lavoro le quote di TFR maturate dai lavoratori.

Pertanto per i lavoratori fermati dal Covid ecco l’integrazione salariale con il messaggio INPS 304/2021. Oltre ai codici evento e tutte le modalità operative all’uopo previste.

 

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