L’assegno di mantenimento spettante all’ex coniuge è compensabile con altri crediti

assegno di mantenimento

Alla luce di recente e interessante sentenza della Cassazione, n. 9686/20, si è stabilito che l’assegno di mantenimento all’ex coniuge è compensabile con altri crediti. Esso non ha natura alimentare al contrario di quello dovuto ai figli, quindi è pignorabile e compensabile. La pronuncia apre il varco ad una diversa qualificazione della natura del credito dell’ex coniuge, derivante dal mancato versamento dell’assegno di mantenimento.

Come può operare la compensazione

Con il meccanismo della compensazione, si estinguono crediti e debiti di ugual importo, rimanendone fuori solo la parte che vi eccede. Esso è, quindi, uno strumento pratico che consente di abbattere le rispettive pretese creditorie tra le parti, quando una è creditrice dell’altra e viceversa. Detto istituto richiede che i crediti siano tutti certi nel loro ammontare ed esigibili. Tuttavia, non tutti i crediti sono tra loro compensabili. In particolare, la giurisprudenza ha ritenuto specificamente che i crediti alimentari non possano essere compensati con altri debiti.

Ne deriva che il credito relativo all’assegno di mantenimento per i figli, anche maggiorenni, se ancora economicamente non indipendenti, è alimentare, quindi non compensabile. Tale credito, infatti, presuppone uno stato di bisogno strutturale, proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto di sostentamento. Esso, pertanto, è indisponibile (ossia non rinunciabile) e non può essere pignorato se non per altrettanti crediti alimentari.

Di conseguenza, non è neanche compensabile.

Fino a qualche tempo fa, anche l’assegno di mantenimento dovuto all’ex coniuge è stato reputato tale dalla giurisprudenza. Ma con la sentenza in commento, la Corte ha mutato orientamento sul punto. Secondo il nuovo indirizzo interpretativo, infatti, l’assegno divorzile o il mantenimento, riconosciuto in seguito della separazione, non avrebbe natura alimentare. A detta conclusione si è giunti reputando che la ratio della norma che lo prevede sarebbe diversa da quella che stabilisce l’obbligo al mantenimento dei figli. Infatti, la sua fonte risiede nel diritto all’assistenza materiale inerente al matrimonio e non nell’incapacità della persona di provvedere a sé e ai suoi fabbisogni.

Da tale nuova qualificazione, deriva non solo la pignorabilità di detto assegno ma anche la compensabilità con crediti non solo alimentari ma anche di altra natura. In conclusione, nel caso deciso dalla Corte, è stata accolta la domanda di compensazione avanzata dal marito verso l’ex coniuge. Infatti, a quest’ultimo è stata concessa la facoltà di compensare il proprio debito dovuto a titolo di mantenimento con un credito vantato nei confronti dell’ex moglie.

Consigliati per te