L’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità inattendibile per antieconomicità, può desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito effettivo del contribuente

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L’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità inattendibile per antieconomicità, può desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito effettivo del contribuente. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 26636 del 24/11/2020, ha risolto un contenzioso in tema di canoni di locazione rideterminati dall’Amministrazione finanziaria per antieconomicità. Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate. La CTP aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato ricavi non contabilizzati, relativi a un canone di locazione.

L’Amministrazione finanziaria aveva, in particolare, calcolato il maggior importo in considerazione del canone di locazione di altro appartamento, di minore metratura, nel medesimo stabile.

La CTR aveva affermato che, anche considerando le differenze (concernenti le rifiniture) esistenti tra i due appartamenti, queste non giustificavano la differenza di canone annuo (di euro 8.400,00 quello oggetto di verifica di mq. 165 e di euro 32.000,00 l’altro appartamento di mq. 85). E anche il fatto che entrambi gli immobili fossero stati locati per attività commerciali o professionali costituiva un indice della sussistenza di caratteristiche tra loro similari. Il giudice di secondo grado, non escludendo del tutto l’esistenza di differenze, riduceva comunque i ricavi imponibili derivanti da canoni di locazione non contabilizzati.

Il ricorso

La società ricorreva in Cassazione, deducendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto legittimo l’accertamento in questione. Benché questo  fondato su di una presunzione priva dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. La ricorrente lamentava poi il fatto che fossero state considerate “irrilevanti” le circostanze (rapporto di parentela tra soci della società e conduttore e perizia) addotte quali fatti contrari alla pretesa. Circostanze che, invece, a suo avviso, comprovavano che quello convenuto era effettivamente il corrispettivo percepito per la locazione. Non avendo peraltro l’Amministrazione prodotto alcun argomento di segno contrario.

La decisione

Secondo la Suprema Corte il ricorso doveva essere respinto. Evidenzia la Cassazione che l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità inattendibile per antieconomicità, può desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito effettivo del contribuente. E può a tal fine utilizzare le incongruenze tra ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta dallo stesso contribuente. Rileva dunque la Corte che, a fronte di una valutazione di antieconomicità, l’Amministrazione è legittimata a procedere ad accertamento analitico induttivo.

E questo anche considerato che chiunque svolga un’attività economica dovrebbe, in linea di principio, indirizzare le proprie condotte verso una riduzione dei costi ed una massimizzazione dei profitti. La valutazione di antieconomicità ha peraltro due versanti. Se i costi sostenuti dall’impresa sono eccessivi l’Amministrazione finanziaria può contestare la carenza di inerenza. Ove, invece, i profitti siano eccessivamente bassi, l’incongruità costituisce indice di un possibile occultamento (parziale) del prezzo.

Gli elementi assunti a fonte di presunzione, aggiunge la Cassazione, non devono del resto essere necessariamente plurimi, potendosi il convincimento del giudice fondare su un elemento unico, preciso e grave. E la valutazione della rilevanza di tale elemento non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria.

Osservazioni

L’analisi della economicità o meno della gestione di impresa può essere, in sostanza, utilizzata dall’Amministrazione Finanziaria per riscontrare la congruenza del reddito dichiarato. Con l’accertamento analitico-induttivo il Fisco fonda infatti la sua pretesa sulla valorizzazione di elementi coi quali, mediante ragionamento deduttivo, tenta di ricostruire un volume d’affari diverso da quello dichiarato. La prova presuntiva di maggiori entrate, per essere idonea a fondare l’accertamento, deve però essere comunque desunta, quanto meno, da una condotta commerciale anomala.

E, in proposito, occorre sempre verificare che il giudice di merito abbia valutato i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza degli elementi offerti in giudizio. Il procedimento che deve necessariamente seguirsi in tema di prova per presunzioni si articola dunque in due momenti valutativi. In primo luogo, occorre che il Giudice valuti ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli privi di rilevanza. E, invece, conservare quelli che rivestano i caratteri della precisione e gravità. Successivamente, egli deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi e accertare se essi siano concordanti. E’ dunque fondamentale non solo valutare i singoli elementi di fatto, ma soprattutto considerarli nella loro valenza complessiva.

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