L’Agenzia delle Entrate precisa che il premio di 100 euro non si eroga proprio a tutti

cento euro

Il Decreto Cura Italia ha promosso misure per salvaguardare famiglie, lavoratori e imprese, tra queste vi era anche il “premio” di 100 euro per i lavoratori dipendenti. Ma a seguito della risposta all’interpello numero n. 271 del 20/04/2021 l’Agenzia delle Entrate precisa che il “premio” di 100 euro non va erogato proprio a tutti.

Perché questo premio ai lavoratori dipendenti

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, all’art. 63, ha previsto l’introduzione e l’erogazione ai lavoratori dipendenti di un “premio” pari a 100 euro. Questa somma era da rapportare al numero effettivo di giorni lavorativi svolti nel mese di marzo 2020.

I due requisiti per beneficiare di tale “premio” si ricavano direttamente dalla normativa. Innanzitutto, non possono percepirlo i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente, nell’anno precedente, supera l’ammontare di 40.000 euro. In secondo luogo, non può essere erogato a coloro che hanno eseguito la propria prestazione lavorativa in smart working per due ordini di motivi.

Il primo attiene al dettato normativo. Il quale fa esplicito riferimento al fatto che il “premio” si eroga al dipendente che abbia svolto la mansione di sua competenza presso la propria sede di lavoro.

Il secondo rispecchia la ratio del Decreto e, in particolare, di questo premio. Giacché lo stesso è stato ideato per sostenere i dipendenti che hanno subito il disagio di recarsi presso la sede di lavoro, in un momento di chiusura totale.

L’Agenzia delle Entrate precisa che il premio di 100 euro non si eroga proprio a tutti

Alcuni dipendenti di amministrazioni con sede in Italia, e rientranti nel regime fiscale e contributivo italiano, ma prestatori di attività lavorativa all’estero, hanno chiesto spiegazioni in merito alla mancata erogazione del “premio” nei loro confronti.

L’Agenzia delle Entrate ha confermato l’assenza del diritto di percepire il “premio” in capo a questi lavoratori, mancando il fondamento normativo anzidetto.

In pratica, l’articolo 63 risponde all’esigenza di tutelare coloro che hanno svolto l’attività lavorativa dipendente, nel marzo 2020, spostandosi sul suolo italiano, territorio gravemente colpito dalla pandemia.

Proprio per questo risultano esclusi coloro che hanno svolto la propria mansione al di fuori del territorio nazionale.

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