L’Agenzia delle Entrate ha introdotto taluni chiarimenti sul Bonus Facciate

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L’Agenzia delle Entrate ha introdotto taluni chiarimenti sul Bonus Facciate. Esso spetterebbe anche agli enti pubblici. Infatti, essi si occupano della riqualificazione energetica, compresi gli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. Ritenendo di avere diritto al bonus facciate, quindi, essi hanno chiesto conferma all’Agenzia delle Entrate. Al quesito proposto, l’Agenzia ha dato risposta, con provvedimento n. 179/2020. In esso si riporta che: 1) la detrazione dall’imposta lorda del 90 % è stata introdotta dall’art. 1 della legge di Bilancio n. 160/20. 2)Detto bonus opera per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici. 3) La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo da detrarre nell’anno in cui si sostengono le spese e in quelli successivi. 4) Inoltre, non sono previsti limiti massimi di spesa per beneficiare del beneficio in discorso.

L’Agenzia delle Entrate ha introdotto taluni chiarimenti sul Bonus Facciate. Altro chiarimento da parte della circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020

La predetta circolare del 14 febbraio, fornisce ulteriori chiarimenti sul bonus facciate. Segnatamente: – della detrazione possono beneficiare tutti contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese relative agli interventi agevolati. – Non rileva la tipologia di reddito dei contribuenti. – Non rileva la natura pubblica o privatistica del soggetto.

– Sono esclusi i soggetti che possiedono solo redditi sottoposti a tassazione separata o a imposta sostitutiva, perché la spesa si detrae dall’imposta lorda. – Godono quindi della detrazione le persone fisiche, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale e le società semplici. Inoltre, vi accedono: le associazioni tra professionisti e soggetti che conseguono reddito d’impresa.

– La detrazione spetta a chi detiene o possiede l’immobile in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o di pagamento delle spese, se anteriore all’inizio degli stessi. – Dal punto di vista oggettivo la detrazione spetta se si eseguono interventi di recupero o restauro della facciata esterna. Vi rientrano: le strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi di edifici esistenti o parti degli stessi, compresi quelli strumentali. E’ bene sapere che il bonus facciate, non è cumulabile con le detrazioni previste per la riqualificazione energetica e per il recupero del patrimonio edilizio. In definitiva, alla luce dei chiarimenti forniti, il contribuente può avanzare richiesta ed ottenere il Bonus Facciate.

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