L’accertamento tributario deve indicare, a pena di nullità, l’imponibile, l’aliquota, l’imposta, nonché i criteri utilizzati per la rettifica

Cassazione

L’accertamento tributario deve indicare, a pena di nullità, l’imponibile, l’aliquota, l’imposta, nonché i criteri utilizzati per la rettifica. Studiamo il caso.

La Cassazione, con l’Ordinanza n. 17482 del 18/06/2021, ha chiarito cosa deve contenere la motivazione di un avviso di accertamento per essere considerata legittima. Nella specie, i giudici di secondo grado avevano in parte accolto l’appello dell’Ufficio. Secondo la CTR l’avviso di liquidazione era legittimo limitatamente all’imposta di registro dovuta in misura fissa per la registrazione di un decreto ingiuntivo. L’obbligo di motivazione dell’avviso, in base alla pronuncia, era stato correttamente adempiuto. La società era stata infatti messa nelle condizioni di comprendere il perché del pagamento, dovuto per la registrazione del decreto ingiuntivo. La società ricorreva infine per la cassazione della sentenza. La contribuente deduceva l’illegittimità della diversa indicazione di norma e criteri di determinazione dell’imposta, compiuto dall’Agenzia solo dopo il ricorso introduttivo della controversia.

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La decisione

Secondo la Suprema Corte il ricorso era fondato. Evidenziano i giudici di legittimità che la motivazione dell’’avviso di liquidazione indicava solo il decreto ingiuntivo, individuato nei dati identificativi, e l’importo della relativa imposta. Mancava dunque ogni riferimento all’atto enunciato nel decreto, vero oggetto della tassazione. E, comunque, anche l’importo dell’imposta non corrispondeva ai pochi dati indicati nell’atto sottoposto a tassazione, che, di conseguenza, risultava incomprensibile. A tal proposito, la Cassazione ricorda invece che gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono specificatamente indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa.

E se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama. Nell’avviso di cui si discuteva, invece, non vi era alcun riferimento all’atto enunciato, né alle norme che giustificavano l’imposizione, né all’aliquota dell’imposta applicata. Tale tecnica redazionale, rileva la Corte, era dunque fonte di facile fraintendimento circa la natura, la causa e l’entità dell’imposizione. E comportava quindi la illegittimità dell’avviso.

Conclusioni

In conclusione, in caso di avviso di liquidazione, l’assenza di una precisa indicazione della norma applicata, non soddisfa l’obbligo di motivazione. L’assenza di indicazione dell’articolo di riferimento, non consente infatti di individuare, con chiarezza, in base a quale disposizione la pretesa impositiva è stata avanzata. Bisogna quindi sempre ricordare che, l’accertamento tributario deve indicare, a pena di nullità, l’imponibile, l’aliquota, l’imposta, nonché i criteri utilizzati per la rettifica.

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