L’accertamento di fatto, effettuato in sede penale, vincola anche il giudice tributario

Cassazione

L’accertamento di fatto, effettuato in sede penale, vincola anche il giudice tributario. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 25632 del 22/09/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di effetti del giudicato penale nel processo tributario. Nella specie, l’Agenzia delle Entrate aveva notificato alla società contribuente cinque avvisi di accertamento. Con tali avvisi l’Agenzia rettificava in aumento il reddito dichiarato dalla stessa contribuente, esercente l’attività di “casa per ferie”. La società proponeva quindi ricorso innanzi alla Commissione Tributaria di primo grado, la quale riuniva i ricorsi e li rigettava.

La decisione veniva impugnata davanti alla Commissione Tributaria di secondo grado, producendo il contribuente anche sentenza penale definitiva di assoluzione. Tale decisione, come evidenziava il ricorrente, era relativa ai medesimi fatti dibattuti anche in sede tributaria. La CTR riteneva che il giudicato penale dovesse essere esteso anche al giudizio tributario, e pertanto annullava gli atti impositivi. Tale sentenza veniva confermata anche dalla Commissione Tributaria Centrale. L’Amministrazione proponeva ricorso per cassazione, evidenziando che l’efficacia vincolante del giudicato penale si produce soltanto nei confronti di chi sia stato parte del giudizio penale. E, invece, nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate non aveva partecipato a quel giudizio.

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La decisione

La Suprema Corte rileva che l’accertamento di fatto, effettuato in sede penale, vincola anche il giudice tributario. I giudici di secondo grado, nella specie, avevano osservato che i fatti contestati erano i medesimi su cui si era pronunciato il giudice penale. E dunque non si poteva non ritenere l’autorità di cosa giudicata di detta sentenza anche nell’ambito del processo tributario.

Osservazioni

In conclusione possiamo anche osservare quanto segue. Vero è che nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi nel processo tributario alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione. Tale effetto automatico non può verificarsi, dato che nel processo tributario vigono specifici limiti in tema di prova e trovano ingresso anche presunzioni semplici. Il giudice tributario, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve dunque sempre procedere ad un suo autonomo apprezzamento della decisione. La sentenza penale irrevocabile rappresenta, pertanto, un elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle risultanze istruttorie.

 

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