La Tassa sui rifiuti. Praticamente è una patrimoniale

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Della tassa sui rifiuti si è sempre detto che era un’imposta corrispondente al costo del servizio che ricevevamo. Niente di più falso. In realtà la tassa sui rifiuti è praticamente una patrimoniale, con poche esenzioni.

La Tassa sui rifiuti. Praticamente è una patrimoniale

E’ una patrimoniale perché non è parametrata alla quantità di rifiuti prodotta dal soggetto tassato. Il principale parametro di riferimento per la determinazione dell’imposta è l’estensione, in metri quadrati, dell’immobile utilizzato.

La legge prevede che la tassa sia composta da una voce fissa e da una variabile. Quella fissa dipende dal costo del servizio in quel determinato Comune, dalla metratura dell’immobile e dal numero dei componenti il nucleo familiare. La parte variabile, invece, dovrebbe dipendere dalla quantità di rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti in relazione a quell’immobile.

Sulla parte variabile avrebbe dovuto realizzarsi il meccanismo premiante per gli utenti virtuosi. L’utente che differenzia molto i rifiuti avrebbe dovuto pagare molto poco, o zero, per la parte variabile.

Invece la legge ha consentito agli enti locali di adottare un criterio presuntivo per determinare la quantità di rifiuti prodotti mediamente dall’utente. Nessuno è mai venuto nelle nostre case o negozi per controllare la quantità di rifiuti effettivamente prodotta. La parte variabile è stata calcolata sulla quantità di rifiuti presuntivamente prodotti da quella tipologia di utente.

Alcune esenzioni

Il presupposto per il pagamento dell’imposta è della TARI è il possesso, o la semplice disponibilità, di locali o aree scoperte. Anche le aree scoperte, infatti, si suppone che possano teoricamente produrre rifiuti urbani. Allora la prima ipotesi di esenzione è semplice. L’imposta non è dovuta se l’immobile è oggettivamente inutilizzabile. Ovviamente dovete ricordarvi di chiedere l’esenzione dal Tributo al Comune.

Il pagamento della tassa è escluso anche per le aree non operative e le aree comuni condominiali, purché non detenute o occupate in via esclusiva. Se gestite un negozio in un centro commerciale o avete un piccolo immobile turistico in multiproprietà dovrete corrispondere solo la quota del tributo relativa alla porzione dell’immobile di cui avete la disponibilità esclusiva.

L’amministratore del condominio, o dell’impianto commerciale, avrà il dovere di provvedere alla relativa dichiarazione in Comune ed alla ripartizione corretta. Per il caso della multiproprietà controllate sempre che la Tari vi venga addebitata tenendo conto non solo dei millesimi rispondenti al vostro appartamento, ma anche in relazione al periodo temporale di uso durante l’anno che avete “acquistato”.

Altra ipotesi di esenzione è l’immobile di nuova costruzione, finché non abbia ottenuto il certificato di agibilità. In questo caso premunitevi con una relazione tecnica redatta da un geometra, che attesti la non abitabilità dell’immobile. In alternativa potrete chiedere un sopralluogo all’Ufficio Tecnico del Comune.

Paga il proprietario o l’inquilino?

Se concedo in locazione un mio appartamento o un mio fondo commerciale posso prevedere nel contratto che la TARI (Tassa Rifiuti) sia pagata dall’inquilino. Ma questo è possibile solo se l’occupazione si protrae per più di 6 mesi. Per locazioni più brevi, come per esempio a scopo turistico, la tassa sarà pagata dal proprietario.

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