La rinuncia al credito di una società commerciale estinta deve essere esplicitata nel bilancio finale di liquidazione

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La sorte dei crediti delle società commerciali estinte è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale, ricomposto da un obiter dictum delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 6070 del 12.03.2013) e secondo il quale, appunto, l’estinzione di una società dà vita ad un fenomeno successorio. Segnatamente, dal lato passivo, essa comporta che dei debiti sociali rispondano i soci, nei limiti di quanto ad essi pervenuto per effetto del bilancio finale di liquidazione.

Se ne deduce il postulato interpretativo per cui se, nel bilancio finale di liquidazione, ai soci nulla perviene, nessuno risponderà dei debiti sociali, con conseguente insoddisfazione delle ragioni creditorie. Nessun rimedio, invero, è previsto dal Legislatore, per l’ipotesi indicata, a tutela della garanzia generica patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. Dal lato attivo, secondo le Sezioni Unite, la successione comporta che i crediti sociali risultanti dal bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci pro indiviso.

La rinuncia al credito di una società commerciale estinta deve essere esplicitata nel bilancio finale di liquidazione

Le sorti dei crediti e debiti di una società cancellata dal registro delle imprese sono, quindi, ancorate a quanto dichiarato nel bilancio finale di liquidazione. Si pone quindi l’ulteriore e connesso problema di stabilire quali conseguenze derivino dal mancato inserimento di una voce di credito nel bilancio. In particolare, la quaestio iuris può essere così sintetizzata: Il mancato inserimento nel bilancio finale di liquidazione di una voce di credito implica rinuncia da parte del creditore sociale allo stesso?

Le Sezioni Unite, con la pronuncia citata, hanno risposto al quesito senza affidarsi ad una regola generale, optando per la strada del case by case, di matrice anglosassone: I giudici di legittimità hanno affermato che è compito del Giudice del merito stabilire se, in base alle peculiarità della fattispecie, possa presumersi ex art. 2727 c.c. una volontà del creditore di rinunciare ad un determinato credito. In altri termini, la rinuncia al credito non può ritenersi sic et sempliciter per il mancato inserimento di una voce di credito nel bilancio finale di liquidazione della società estinta, ma accertata caso per caso ricorrendo a presunzioni, in mancanza di prove.

La sentenza del 22 maggio 2020

Nello stesso senso si è espresso il Giudice di legittimità in una più recente pronuncia (sentenza n. 9464 del 22.05.2020), precisando che il mancato inserimento di una voce di credito nel bilancio finale di liquidazione non può considerarsi quale rinuncia alla pretesa creditoria. Il silenzio, nel nostro ordinamento, non assurge a manifestazione abdicativa di un diritto, in assenza di comportamenti significativi della volontà di rimettere il debito e/o rinunciare al diritto. La rinuncia tacita deve essere, quindi, circostanziata, ovvero accompagnata da una serie di comportamenti concludenti indicativi della volontà rinunciataria. Essa, in particolare, deve risultare da fatti concludenti, specifici e concordanti, da esaminarsi caso per caso dal magistrato competente e non ritenersi per il solo fatto del mancato inserimento della relativa voce di credito nel bilancio di liquidazione di una società estinta.

La recente sentenza della Cassazione

Tali postulati interpretativi sono stati ribaditi di recente, dall’Organo di Nomofilachia, con sentenza n. 28439 del 14.12.2020, Cass. Civ. Sez. III. In particolare, secondo i Giudici di legittimità: (omissis) I crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze, tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione nel bilancio altra causa non potesse avere se non la volontà della società di rinunciare a quel credito”.

La sentenza de quo ha il pregio di tradurre in modo semplificato i principi affermati dalla precedente giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di fatto consacrando il postulato secondo il quale il bilancio di liquidazione di una società estinta non è sempre comprensivo di tutte le voci di debito della società stessa.

Tuttavia, essa lascia insoluto il problema delle modalità di satisfazione delle ragioni creditorie, siano esse iscritte, oppure non iscritte nel suddetto bilancio, nell’ipotesi in cui ai soci nulla perviene per effetto della liquidazione, o nel caso in cui quanto ad essi pervenuto sia inferiore all’importo dei crediti dei creditori sociali.

Il problema del vuoto legislativo

Ciò a causa del vuoto legislativo in subiecta materia, tale da determinare, di fatto, l’assenza di rimedi idonei a tutelare i creditori sociali di una società estinta.

Al riguardo, è auspicabile un intervento del Legislatore, in via preventiva, finalizzato a coordinare i mezzi di scioglimento delle società con la garanzia generica patrimoniale, senza svuotare di significato quest’ultima.

Il fenomeno dello scioglimento delle società dovrebbe essere affidato alla supervisione di un organo imparziale, capace di contemperare le ragioni della società estinguenda e dei creditori della stessa, nell’ambito di un accordo di composizione amichevole dei rapporti successori, evitando il proliferarsi di processi, peraltro non satisfattivi delle ragioni degli aventi diritto.

Approfondimento

L’efficacia del patto parasociale stipulato dal socio di maggioranza di una società. Il Favor libertatis, riflesso del principio dell’autonomia contrattuale in ambito societario

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