La rilevanza pubblicistica della responsabilità degli amministratori di società bancarie e l’obbligo di agire informati

amministratori società

L’obbligo di agire in modo informato è assurto a generale principio della responsabilità civile, specie nel campo delle professioni “Qualificate” o “Protette”.

Esso ha avuto importanti applicazioni in tema di responsabilità medica “da contatto sociale” (contrattuale), laddove si parla di “consenso informato”.

L’inadempimento di tale obbligazione genera, talvolta, responsabilità a titolo precontrattuale, ai sensi dell’art. 1337 c.c. e, talora, responsabilità contrattuale, ex art. 1218 c.c.

Il codice civile non manca di contemplare tale obbligo anche in campo societario. L’art. 2381 c.c., ultimo comma, recita testualmente: “Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.”

La predetta disposizione codicistica prevede espressamente una specie di responsabilità amministrativa. Quella scaturente da una “gestione non informata”, collocabile nel genus delle responsabilità da mala gestio, sub specie di “gestione senza adeguata informazione”.

Di modo che, se, con riferimento al genus (mala gestio), sono configurabili diversi profili di esimenti, nella misura in cui si estende la “discrezionalità gestionale”, non altrettanto può dirsi per la species richiamata.

La responsabilità dei componenti del CDA

Nessuno sconto, quindi, alla responsabilità dei componenti del CDA, per aver agito in modo non informato, senza che rilevi l’assenza di delega di funzioni. Segnatamente, il fatto che un componente del CDA abbia agito senza la relativa delega di funzioni, non lo esime da responsabilità per difetto d’informazione.

Interessante interpretazione è stata data al principio de quo in campo pubblicistico. Ovvero all’ipotesi di gestione (non informata) da parte dei componenti il CDA di società bancarie, sottoposte al controllo della Banca D’Italia e degli Organi di Vigilanza.

Al riguardo, i Giudici di Legittimità hanno tenuto in debita considerazione la rilevanza pubblicistica della gestione di Istituti di Credito, in ragione della quale l’inadempimento di obblighi informativi assume rilevanza non solo privatistica.

All’origine della questione, vi è il ricorso, presentato da uno dei componenti il CDA di un Istituto di Credito, per la cassazione del decreto di rigetto della Corte Capitolina.

Per mezzo di quest’ultimo, la Corte aveva, in secondo grado, respinto l’opposizione dell’appellante avverso un provvedimento della Banca D’Italia, di inflazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai danni dell’amministratore (senza deleghe) ricorrente.

La Suprema Corte, investita della questione, sotto il profilo della legittimità, ha respinto il ricorso in terzo grado. Ha ritenuto il ricorrente, infatti, ex componente del CDA della società bancaria, responsabile ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2381 c.c.

La rilevanza pubblicistica della responsabilità degli amministratori di società bancarie e l’obbligo di agire informati

Con la sentenza n. 24481 del 10.11.2020, pronunciata dalla Cassazione Civile, si assiste ad una lettura delle disposizioni codicistiche disciplinanti le SPA. Il tutto alla luce delle leggi speciali in tema di obblighi di vigilanza.

La pronuncia in commento segna un’evoluzione dell’ermeneutica giurisprudenziale, tesa ad una lettura delle disposizioni del codice civile, disciplinanti le società, in combinato disposto con le Leggi speciali di riferimento.

La prospettiva sembra essere l’annessione di rilevanza pubblicistica a norme, quali quelle del codice civile, relegate, storicamente, nel campo della sfera privatistica.

Per concludere sull’argomento relativo alla rilevanza pubblicistica della responsabilità degli amministratori di società bancarie, si può affermare che per tale via, le banche, vengono a costituire un “nuovo” tipo societario. Quello delle società aventi rilevanza pubblicistica, la disciplina delle quali non resta ancorata al campo “sterile” delle disposizioni codicistiche di riferimento.

Approfondimento

La discrezionalità gestionale nell’amministrazione delle società di capitali: la compromissione dell’azione sociale di responsabilità e del principio di certezza del diritto

Consigliati per te