La rilevanza probatoria dei bilanci da cui emerge la non fallibilità alla luce delle recenti Ordinanze della Suprema Corte

Corte di Cassazione

La rilevanza probatoria dei bilanci da cui emerge la non fallibilità alla luce delle recenti Ordinanze della Suprema Corte. Studiamo il caso.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, (Ordinanza n. 11218 del 2021, Cass. Civ.) il debitore costituito in sede fallimentare ha l’onere di provare la propria non fallibilità anche quando dai bilanci depositati presso il Registro delle Imprese emerga il non possesso congiunto dei requisiti dimensionali, di cui all’art. 1 L. Fall.

Si pone quindi, la quaestio iuris relativa alla valenza probatoria dei bilanci degli ultimi 3 esercizi, rispetto all’assolvimento del predetto onere probatorio latere debitoris.

In relazione ad ulteriore ma connesso profilo, si pone quella dei poteri officiosi del Giudice Fallimentare, da esercitarsi in sede prefallimentare, al fine di valutare l’assolvimento dell’onere probatorio posto in capo all’imprenditore.

Al riguardo, si segnala la recente Ordinanza n. 12681 del 25.06.2020, pronunciata dalla Cassazione Civile, secondo la quale, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti dimensionali di non fallibilità, ex art. 1, comma 2 L. Fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi, che l’imprenditore deve depositare agli effetti del successivo art. 15, comma 4, Legge Fall., sono quelli già approvati e depositati nel Registro delle Imprese ex art. 2435 c.c.

Pertanto, se essi difettino, il Giudice può non tenerne conto.

Per contro, nella stessa Ordinanza, i Giudici di Nomofilachia affermano che il Giudice del Merito, in caso di deposito regolare e tempestivo dei predetti bilanci, non può ritenerli inattendibili solo a causa del mancato deposito della documentazione contabile, ma deve indicare gli elementi concreti che denotano l’anomalia in essi contenuta. In particolare, se il Giudice nutre dei dubbi sull’attendibilità dei bilanci prodotti, può ordinarne d’ufficio l’esibizione o disporre l’acquisizione delle scritture contabili, ma non può “Pilatescamente” concludere che i bilanci sono inattendibili e inammissibili, perché non sono stati forniti documenti in base ai quali valutarne l’attendibilità.

La rilevanza probatoria dei bilanci da cui emerge la non fallibilità alla luce delle recenti Ordinanze della Suprema Corte

Come è stato da altre parti evidenziato, in quel “Pilatescamente” risiede l’individuazione dei confini dei poteri del Giudice in sede Prefallimentare, nonché della valenza probatoria dei bilanci, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità dell’imprenditore.

L’Ordinanza richiamata, per vero, appare degna di menzione non solo e non tanto in relazione al caso specifico, oggetto di ricorso per Cassazione ed alle statuizioni relative ad esso, ma soprattutto per i principi di diritto, nonché i postulati ermeneutici e corollari che se ne ricavano, in ambito prefallimentare.

Con tale decisione, in particolare, la Suprema Corte ha accolto l’unico motivo di ricorso per Cassazione, ovvero l’erroneità del richiamo operato dalla Corte d’Appello competente all’obbligo di cui all’art. 86 L. Fall.,  a carico del fallito, di consegnare al Curatore Fallimentare le scritture contabili, trattandosi di obbligo che scatta in una fase successiva alla dichiarazione di fallimento.

Obbligo che, pertanto, contrariamente a quanto erroneamente statuito dai Giudici di secondo grado, non ha nulla a che vedere con l’accertamento della sussistenza dei presupposti di non fallibilità.

Infatti, ha solo la funzione di consentire all’organo della procedura di formare lo stato passivo e le classi dei creditori.

In accoglimento del predetto motivo di ricorso, quindi, l’Organo di Nomofilachia ha affermato il principio di diritto secondo cui l’omessa produzione delle scritture contabili, nell’ambito del procedimento prefallimentare, non è fatto dal quale possa ricavarsi, di per sé, il mancato assolvimento dell’onere probatorio in ordine al possesso dei requisiti dimensionali di non fallibilità, né, tanto meno, una presunzione di falsità delle dichiarazioni contenute nei bilanci.

Da tale statuizione di diritto, l’Ordinanza muove per stabilire la valenza, in sede prefallimentare, del deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, anche alla luce di precedenti di legittimità e di una coeva significativa Ordinanza: la n. 9045 del 2021.

Segnatamente, la decisione de quo afferma che i predetti documenti costituiscono strumento privilegiato, agli effetti dell’assolvimento dell’onere probatorio, posto in capo all’imprenditore, in sede prefallimentare, in quanto e nella misura in cui consentono di chiarire la situazione finanziaria e patrimoniale dell’impresa.

Tuttavia, danno luogo solo ad una presunzione semplice della corrispondenza al vero di quanto in essi attestato.

I bilanci, pertanto, non assurgono a prova legale, essendo comunque soggetti alla valutazione del Giudice, ai sensi dell’art. 116 cpc (in tal senso, viene richiamata Cass. Civ. n. 30516 del 23.11.2018).

Nell’ambito di tale valutazione vi è spazio per l’esercizio dei poteri officiosi del Giudice in sede prefallimentare, affinchè la motivazione della sentenza non risulti “Pilatesca”, ma basata su elementi concreti. Al riguardo, significativo è il passaggio della decisione in commento, in cui è statuito che “ La Corte d’Appello non ha segnalato alcuna anomalia nei bilanci regolarmente depositati dalla ricorrente, né ha indicato alcun elemento concreto che deponesse per la falsità dei dati in essi contenuti”.

Se ne inferisce il postulato di diritto secondo il quale la sentenza dichiarativa di fallimento non può risultare se non da elementi concreti, idonei a comprovare l’insufficienza dei documenti offerti in via probatoria dall’ imprenditore agli effetti di cui al combinato disposto degli art. 1 e 15 L. Fall.

Da ultimo e con riguardo all’efficacia probatoria dei bilanci, l’Ordinanza ne nega la valenza di prova legale, pur annettendo agli stessi rango di strumento probatorio privilegiato, lasciando spazio a strumenti probatori alternativi e non solo in via di integrazione, ma anche in via sostitutiva.

In tal senso depone anche l’Ordinanza “Gemella” n. 9045/2021, che richiama una serie di precedenti di legittimità, sull’utilizzabilità di strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci, in sede prefallimentare (Cass. Civ. 23.11.18 n. 30516; Cass. Civ.  26.11.18 n. 30541; Cass. Civ. 18.06.18 n. 16067; Cass. Civ. 9.11.2020 n. 25025; Cass. Civ. 11.03.19 n. 6991).

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