La riforma gemella del processo civile e penale in Italia

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La riforma gemella del processo civile e penale in Italia: obiettivi, principali novità e armonizzazione tra la legislazione nazionale e quella degli altri Stati membri dell’Unione Europea. Studiamo il caso.

La riforma della giustizia è prevista all’interno del PNRR, insieme a quelle per la Pubblica Amministrazione, per la semplificazione e la riforma fiscale. La novella legislativa, di cui si parlava in Italia da molti anni, è stata imposta dalla Commissione Europea, quale conditio sine qua non per l’erogazione, in favore dell’Italia, dei fondi previsti dal PNRR. Il nostro Paese, infatti si è contraddistinto per avere riportato il maggior numero di condanne, da parte della Corte di Giustizia UE, per intervenuta violazione dell’art. 6 della CEDU, disciplinante la giusta durata dei processi, per tutti i Paesi membri. Segnatamente, oltre 1200 condanne per violazione della predetta disposizione, circa il doppio di quelle riportate dalla Turchia e incredibilmente superiori a quelle riportate da Paesi “Vicini” al sistema giuridico italiano, come Francia, Germania e Spagna.

Tuttavia, si è pervenuti alla riforma dei processi, civile e penale, solo su imposizione da parte dell’Organo Esecutivo dell’Unione Europea e solo ed esclusivamente al fine di conseguire i fondi concessi all’Italia, nell’ambito ed a causa dell’emergenza epidemiologica che aveva congelato l’economia del Paese.

In tale contesto storico e politico, si inseriscono le due Leggi “Gemelle”, disciplinanti, rispettivamente, la riforma del processo civile e penale: La Legge 27.09.2021 n. 134 “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale e del sistema sanzionatorio penale” e la successiva Legge 26.11.2021 n. 206, pubblicata in Gazzetta n. 292 del 9.12.2021, recante: “ Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di persone e famiglia, nonché in materia di esecuzione forzata”.

Trattasi di una riforma organica, del sistema processuale civile e penale, approvata dal Parlamento, su iniziativa del ministro Cartabia.

La ratio sottesa a tale intervento legislativo è da ravvisarsi in un duplice comune denominatore: Efficienza e ragionevole durata del processo, in omaggio ai principi di rango costituzionale, mutuati dall’art. 111 della nostra Costituzione e dall’art. 6 della CEDU.

Obiettivo specifico della stessa, voluta dalla Commissione Europea, è l’esigenza di armonizzazione tra la struttura e la tempistica del processo italiano e quella più snella e veloce che caratterizza il sistema processuale degli altri Paesi appartenenti all’Unione Europea.

In tale prospettiva, la novella princeps è rappresentata dalla riduzione della durata dei processi, da concretizzarsi entro i prossimi 5 anni, pari al 40%, in sede civile ed al 25 % in sede penale.

In via strumentale alla realizzazione di tali obiettivi, l’aspetto più innovativo è rappresentato dalla digitalizzazione dei procedimenti, resasi necessaria dalla Pandemia e che viene resa definitiva, per quanto riguarda il processo civile, nonché introdotta stabilmente, nell’ambito del processo penale.

Nell’ambito del primo, le udienze a trattazione scritta e da remoto divengono, da modalità eccezionale, impiegata durante l’emergenza sanitaria da Covid 19, la regola.

La riforma gemella del processo civile e penale in Italia e alcuni elementi caratterizzanti

Facilitata nella tempistica anche la fase decisoria, con eliminazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni. La riforma introduce dei termini intermedi, successivi agli atti introduttivi, finalizzati a definire domande, eccezioni e richieste di prova sin dalla prima udienza, con obbligo del Giudice di fissare la seconda udienza non oltre 90 giorni dalla prima.

Tra le novità del processo civile di primo grado vi è anche l’ordinanza immediata di rigetto o accoglimento, reclamabile e non idonea al giudicato. Nel grado di appello, vengono previste: La restrizione della possibilità di sospendere l’efficacia della sentenza di primo grado, la razionalizzazione del filtro in appello e la valorizzazione del ruolo del Consigliere Istruttore.

Significative modifiche subisce anche il processo civile per Cassazione, con affermazione dei principi di chiarezza e sinteticità negli atti introduttivi, semplificazione dei riti, abolizione della sezione filtro, con attribuzione del relativo potere a tutte le sezioni dell’Organo di Nomofilachia e riduzione delle ipotesi di decisione con pubblica udienza.

Da ultimo, viene introdotto il “Rinvio pregiudiziale in Cassazione”, ovvero la possibilità per il Giudice “A quo” di investire direttamente la Corte nelle ipotesi di questioni di puro diritto, nuove e di particolare importanza, nonché di complessa interpretazione.

La Suprema Corte diverrà, quindi, in futuro, da “Giudice del terzo grado del giudizio”, Giudice del rinvio, senza per questo venir meno all’esercizio delle sue funzioni di “Giudice del diritto”.

L’introduzione del rinvio pregiudiziale in Cassazione, infatti, consentirà una riduzione dei processi dinnanzi alla Corte, chiamata a pronunciarsi su questioni di diritto, in via anticipata, su istanza del Giudice richiedente (“A quo”) e senza che la parte venga onerata dei costi e delle lungaggini legate al terzo grado del giudizio.

Si ravvisa, quindi, un interessante parallelismo tra la Cassazione Civile e la Corte Costituzionale, quale Giudice del rinvio, chiamato a pronunciarsi, in Via pregiudiziale, sulle questioni di rilevanza costituzionale.

Il passo successivo, nella prospettiva di una futura riforma della Giustizia, potrebbe essere l’unificazione dei due Organi del Diritto.

Sempre in ambito civilistico, si segnala la semplificazione dei riti e la valorizzazione di forme di giustizia alternative al processo, quali l’arbitrato, la mediazione e la negoziazione anche in ambito familiare.

In particolare, la mediazione viene potenziata, attraverso forme di incentivo fiscale ed estendendo i casi in cui è obbligatoria anche all’area dei contratti di durata.

Viene, quindi, introdotto il Tribunale per le persone, per la famiglia e per i minorenni: Tribunali circondariali e, quale organo centrale, un Tribunale distrettuale. Nel contempo, viene resa effettiva la Legge a tutela delle vittime di violenze, anche domestiche, con la previsione di poteri di raccordo tra il Giudice Civile e quello Penale e con attribuzione anche al primo dei poteri istruttori e di adozione dei provvedimenti cautelari, assegnati al secondo.

Sul versante del processo esecutivo, vengono accordate più tutele, affidando, nelle espropriazioni immobiliari, maggiori deleghe ai professionisti incaricati di adiuvare i Giudici: Viene strutturata la vendita dell’immobile esecutato da parte dello stesso debitore e vengono introdotte misure pecuniarie di coercizione indiretta, per il caso di mancato rispetto dei termini o delle attività, anche nel processo esecutivo.

In ambito penalistico, oltre alla prescrizione, per la quale è previsto lo “Stop” dopo la sentenza di primo grado, gli aspetti più importanti riguardano:

La riduzione drastica della durata dei processi: due anni per quelli d’appello e un anno per la Cassazione, fatta eccezione per taluni reati, in particolare quelli di associazione mafiosa, scambio politico mafioso, associazione finalizzata allo spaccio, violenza sessuali e reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine pubblico.

La riforma gemella del processo civile e penale in Italia

In relazione a questi ultimi reati, i Giudici di Appello e di Cassazione possono con ordinanza motivata e ricorribile per cassazione, disporre l’ulteriore proroga del periodo processuale, in presenza di alcune condizioni, riguardanti: La complessità del giudizio ed il numero delle parti coinvolte.

Al fine di realizzare tali obiettivi, è stata disciplinata e strutturata anche l’informatizzazione del processo penale, riformato il sistema sanzionatorio e disciplinato quello afferente la “giustizia riparatoria”, la quale ultima fa da “pendant” della mediazione in sede civile.

All’indomani della riforma, si auspica non solo una riduzione del termine di durata dei processi, ma anche un effetto deflattivo del contenzioso, accordando prevalenza a forme stragiudiziali di risoluzione delle controversie, tipizzate dal Legislatore, sia in ambito civilistico che penalistico ed annettendo maggiore rilevanza a figure di ausilio dei Magistrati, con attribuzione di poteri di delega a professionisti e, perché no, cancellieri.

Gli aspetti più interessanti della Novella Legislativa riguardano il raccordo previsto tra Giudice Civile e Penale, nell’ambito di procedimenti in materia di famiglia, esempio da applicare anche ad altri tipi di processi, in una prospettiva evolutiva del diritto processuale.

Nondimeno, l’unificazione di alcuni Tribunali ed il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione offrono spunti al Legislatore per il futuro: Ridurre il numero dei Fori, anche  Speciali ed accentrare i poteri giurisdizionali in un numero limitato di organismi, in dialogo tra loro, specie per questioni di diritto civile e penale connesse.

 

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