La reversibilità spetta anche all’ex coniuge?

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Come funziona quando l’ex coniuge avanza dei diritti sulla pensione di reversibilità del defunto ex marito o moglie? In questi casi, quale regola vale per la ripartizione della quota spettante? Come sappiamo, al decesso del coniuge, spetta la pensione indiretta o di reversibilità ai superstiti. Quando c’è di mezzo un divorzio o una separazione, potrebbe entrare in gioco anche l’ex coniuge. Vediamo come e perché.

Come si esprime la legge al riguardo e quali requisiti sono richiesti

Indipendentemente dal fatto che percepisse il mantenimento o meno, la reversibilità spetta anche all’ex coniuge. Secondo quanto aveva stabilito una sentenza del 15 marzo 2019 n. 7464 della Corte di Cassazione: la reversibilità rientra tra i diritti dell’ex coniuge al di là del fatto che percepisse il mantenimento. A fare ulteriore chiarimento è l’ordinanza della Corte di cassazione che stabilisce la ratio della tutela previdenziale.

In questo senso, l’ex coniuge ha diritto alla pensione di reversibilità nella misura in cui vengono soddisfatti i requisiti di accesso alla reversibilità stessa. In caso affermativo, la percentuale che spetta all’ex coniuge corrisponde al 60%. nel caso in cui vi siano anche altri familiari a carico, la percentuale varia tra l’80% e il 100%.

Il calcolo percentuale subisce una variazione se il coniuge superstite risulta titolare di altri redditi. Una condizione imprescindibile affinché vi siano i presupposti per la ricezione della reversibilità è che l’ex coniuge superstite non abbia contratto un nuovo matrimonio. In tal caso, ogni diritto decade automaticamente.

E se il defunto aveva contratto un nuovo matrimonio?

Se il defunto aveva contratto un nuovo matrimonio, la reversibilità spetta anche all’ex coniuge? Una recente sentenza della Corte di cassazione, n.8263/20 del 28 aprile 2020, ha fatto chiarezza sulla questione. In queste particolari situazioni si effettua un calcolo in percentuale variabile sulla scorta di diversi fattori. Le variabili che entrano in gioco sono:

  • la rispettiva durata dei matrimoni;
  • le condizioni economiche di coniuge ed ex coniuge;
  • la portata dell’assegno di mantenimento riconosciuto;
  • il periodo di durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.

In base al valore che le variabili assumono, si procede al calcolo. In linea generale, è possibile affermare che al coniuge divorziato spetta il 40% della reversibilità, mentre al superstite il 60%. Non si tratta, tuttavia, di percentuali fisse ma, come appena detto, si tiene conto di diversi criteri. Ciò serve per rendere più equa la distribuzione del trattamento di sussidio. Resta fermo il presupposto secondo il quale devono anzitutto essere presenti i criteri di ammissibilità al sussidio di reversibilità.

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