La responsabilità per fatto altrui

responsabilità

La responsabilità prevista dall’art. 2049 c.c. comporta l’obbligo in capo al datore di lavoro di risarcire un danno ad altri, per il fatto del dipendente. La norma individua un particolare tipo di responsabilità da fatto illecito. Essa statuisce:”i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”. L’espressione “committente”, essendo ormai in disuso, potrebbe ingenerare confusione, inducendo a pensare che si faccia riferimento ad un contratto di appalto. Ma così non è, in quanto il rapporto giuridico che è alla base della disciplina, individua, piuttosto, un rapporto di lavoro dipendente. Esso presuppone la subordinazione dei dipendenti alla direzione e alla vigilanza del committente o datore di lavoro.

Fattispecie di responsabilità

La responsabilità fotografata dall’art. 2049 c.c. è una responsabilità oggettiva e indiretta. È oggettiva perché al danneggiato non è richiesto di provare la colpevolezza e al committente non è concesso fornire prova contraria. Ciò in quanto ricorre una presunzione assoluta di colpa in capo al datore di lavoro che si avvale dell’opera altrui. Al medesimo è data la possibilità di fornire la prova contraria della propria responsabilità, solo in ipotesi di caso fortuito. Quella del committente, inoltre, è una responsabilità indiretta poiché egli risponde per il fatto illecito commesso da un altro soggetto, ossia del suo dipendente.

Il fatto illecito del dipendente

Quanto al dipendente, si ritiene irrilevante, se abbia agito con dolo o colpa, poiché il testo fa genericamente riferimento al “fatto illecito” ex art. 2043 c.c. Parte della giurisprudenza, però, ritiene che il dolo del dipendente dovrebbe valere a escludere la responsabilità del committente. Tuttavia, nonostante sia esonerato dalla prova della colpevolezza, il danneggiato ha l’onere di fornire la prova del fatto illecito. E’ tenuto, cioè, a dimostrare che lo stesso sia riconducibile all’attività lavorativa svolta dal dipendente. Quindi, affinchè possa ricorrere detta fattispecie di responsabilità è necessario che il fatto illecito sia stato commesso dal dipendente nell’espletamento della sua attività lavorativa (occasionalità necessaria).

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