La percentuale di ricarico inferiore a quella del settore di appartenenza legittima l’accertamento solo se abnorme

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La percentuale di ricarico inferiore a quella del settore di appartenenza legittima l’accertamento solo se abnorme. Studiamo il caso.

La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 16863 del 15/06/2021, ha chiarito quale è il peso delle percentuali di ricarico, in sede di accertamento tributario. Nella specie, la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello proposto dalla società contribuente e dichiarava la legittimità dell’atto impugnato. La società impugnava quindi la sentenza in Cassazione, deducendo l’inidoneità presuntiva dello scostamento della percentuale di ricarico. Scostamento rilevato in un punto vendita rispetto a quelli accertati negli altri tre punti vendita della medesima società.

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La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici che il confronto con le percentuali applicate negli altri punti vendita aveva fatto emergere uno scostamento tra due e quattro punti percentuali. Tale scostamento non era dunque rilevante, a fronte di una contabilità regolarmente tenuta, al fine di individuare elementi presuntivi idonei per l’accertamento induttivo. Infatti, la percentuale di ricarico inferiore a quella del settore di appartenenza legittima l’accertamento solo se abnorme. Tale difformità, rileva la Corte, deve essere dunque talmente irragionevole da privare la documentazione contabile di ogni attendibilità.

Considerazioni che trovavano a maggior ragione applicazione nel caso in esame, laddove il confronto era stato operato tra punti vendita della medesima impresa. Confronto che, afferma la Cassazione, non aveva comunque fatto emergere uno scostamento né abnorme né irragionevole. Il giudice di merito avrebbe pertanto dovuto valutare l’elemento della percentuale di ricarico, insieme alle ulteriori risultanze probatorie e non isolatamente.

Osservazioni

In conclusione, la scelta da parte dell’Amministrazione finanziaria del criterio di determinazione della percentuale di ricarico deve rispondere a canoni di coerenza logica e congruità. In tal senso, ad esempio, sarà consentito il ricorso al criterio della «media aritmetica semplice» in luogo della «media ponderale» quando risulti l’omogeneità della merce. Ma l’utilizzo di tale criterio non sarà invece possibile quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore.

Sulla valutazione della correttezza della scelta adottata dall’Amministrazione incide, comunque, anche la congruità del campione selezionato per la comparazione. Si dovrà infatti, a tal fine, fare riferimento ad un gruppo significativo, per qualità e quantità, dei beni oggetto dell’attività d’impresa. In sostanza, si può quindi concludere che, in presenza di scritture contabili formalmente non contestate non sarà sufficiente il solo rilievo sulla percentuale di ricarico. Le medie matematiche, ponderate o no, non costituiscono infatti un “fatto noto”, dal quale ricavare il fatto ignoto da provare.

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