La mobilità in deroga per i lavoratori licenziati

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La mobilità in deroga è un’indennità che garantisce ai lavoratori licenziati, che non possono usufruire degli ammortizzatori ordinari, un reddito sostitutivo alla retribuzione. L’importo dell’indennità è pari a quello delle integrazioni salariali ordinarie, cioè l’80% della retribuzione. Esso è ridotto del contributo del 5,84% e, poi, ulteriormente ridotto dal 2° anno di fruizione in poi.

A chi spetta

La mobilità in deroga spetta ai lavoratori licenziati, individuati con specifici decreti regionali o interministeriali. Si tratta di quelli che non hanno diritto ai sussidi a sostegno del reddito, connessi alla cessazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, detta indennità non può più essere concessa dopo il periodo di Naspi, che è il sussidio di disoccupazione spettante ai lavoratori dipendenti.

Quindi, non può spettare dopo il periodo di mobilità ordinaria o disoccupazione agricola già fruito. Inoltre, non può essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore sociale e non ne abbia fatto richiesta. In definitiva, le situazioni in cui spetta la mobilità in deroga sono un’eccezione. Infine, una nuova ipotesi di spettanza della mobilità in deroga riguarda i lavoratori dipendenti che hanno cessato un precedente periodo di cassa integrazione in deroga. Il periodo di cessazione deve intercorrere tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018, senza aver maturato il diritto alla Naspi. Detti lavoratori potranno accedere al trattamento di mobilità in deroga per una durata massima di 12 mesi, entro il 31 dicembre 2020.

Come proporre la domanda di mobilità in deroga

La mobilità in deroga per i lavoratori licenziati spetta dietro presentazione della domanda. Il lavoratore, quindi, deve inviare all’INPS un’apposita domanda on-line. A questo punto, l’Inps verifica: – che il richiedente non abbia titolo alla Naspi. Infatti, come anticipato, sono esclusi dalla mobilità in deroga i lavoratori che hanno percepito la Naspi. Sono esclusi anche coloro che non hanno richiesto la Naspi, pur avendone diritto. Sono esclusi, inoltre, coloro che abbiano beneficiato della Cassa Integrazione in Deroga, concessa da una Regione o da una Provincia autonoma. Infine, l’Inps accerta che l’integrazione salariale sia cessata tra il 1° dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018.

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