La mancata risposta al questionario del Fisco non si considera «rifiuto» se i documenti non prodotti non sono stati specificamente richiesti

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La mancata risposta al questionario del Fisco non si considera «rifiuto» se i documenti non prodotti non sono stati specificamente richiesti. Studiamo il caso.

La Cassazione, con la Sentenza n. 29691 del 22/10/2021, ha chiarito alcuni rilevanti profili in tema di effetti dell’omessa risposta al questionario dell’Amministrazione finanziaria. Nella specie, in tema di accertamento sintetico, l’ufficio non aveva considerato la rilevanza dei redditi del coniuge e i finanziamenti dei familiari del contribuente. Il contribuente, infatti, nel rispondere al questionario inviatogli dall’Amministrazione, aveva dichiarato di non usufruire di altri redditi e di beni provenienti da atti di liberalità. E, dopo aver perso sia in primo che secondo grado, aveva infine proposto ricorso in Cassazione. Il ricorrente sosteneva, in particolare, che egli poteva comunque giustificare, anche in sede contenziosa, la provenienza dei propri redditi. E che, nella specie, non si poteva verificare alcuna preclusione probatoria, non essendosi egli sottratto all’esibizione di atti e documenti in risposta all’invito dell’ufficio.

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La decisione

Secondo la Suprema Corte la censura era fondata. Evidenziano i giudici che aver escluso la facoltà del contribuente di provare in giudizio l’irrilevanza fiscale delle fonti dei propri redditi non era condivisibile. L’omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della produzione in sede contenziosa solo in presenza di determinati presupposti. Si avrà infatti tale preclusione solo laddove l’Amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza. E comunque il contribuente deve aver rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possedere i documenti richiesti, o sottraendoli al controllo con un comportamento doloso.

Conclusioni

Il divieto di utilizzo, nel processo, di documenti non esibiti in sede amministrativa si giustifica solo in presenza del rifiuto di una documentazione specificamente richiesta. Il divieto di utilizzo scatta inoltre anche nei casi in cui il contribuente dichiari, contrariamente al vero, di non possedere i documenti. E rileva a tal fine anche l’errore non scusabile, di diritto o di fatto (dimenticanza, disattenzione, carenze amministrative ecc.). In ogni caso, come detto deve esserci stata una specifica richiesta degli agenti accertatori. In sostanza, la mancata risposta al questionario del Fisco non si considera «rifiuto» se i documenti non prodotti non sono stati specificamente richiesti. E, nel caso in esame, tale specifica richiesta non c’era stata.

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