La malattia da mobbing, anche se non inclusa nelle tabelle, è indennizzabile dall’Inail

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La malattia da mobbing, anche se non inclusa nelle tabelle, è indennizzabile dall’Inail. Analizziamo il caso.

Con l’ordinanza n. 8948/2020 la Cassazione ha accolto le ragioni di un lavoratore, vittima della malattia cagionata dalla condotta mobbizzante del suo datore di lavoro. Per la Suprema Corte ha ragione il lavoratore quando afferma che anche le malattie psicofisiche che non sono ricomprese nelle tabelle, vanno risarcite. Ne consegue che qualsiasi attività lavorativa deve ritenersi assicurata dall’Inail anche se esclusa dalle tabelle, se il lavoratore dimostra che è causa della malattia. Quindi anche la malattia derivante da mobbing è indennizzabile, pur se non inclusa nelle tabelle. La Corte d’Appello aveva accolto i motivi di gravame sollevati dall’Inail e negato al lavoratore il riconoscimento della natura professionale della malattia. Essa era stata causata dalla condotta vessatoria del datore di lavoro. Per il giudice dell’impugnazione, le malattie che non derivano in modo diretto dalle lavorazioni elencate nell’art. 1 del d.p.r n. 1124/1965, non possono essere risarcite.

Malattia da mobbing: Cassazione n. 8948/20

Con l’ordinanza n. 8948/2020 la Cassazione ha sostenuto l’indennizzabilità del mobbing lamentato dal lavoratore contro le condotte illecite del datore di lavoro. Un risalente e costante orientamento in materia di assicurazione sociale aveva già stabilito che non rileva solo il rischio specifico delle lavorazioni, ma anche quello improprio. Nel tempo anche la normativa ha esteso la tutela assicurativa. Basti pensare agli infortuni in itinere, alla nozione di rischio ambientale, che fa riferimento appunto alla pericolosità insita nel luogo di lavoro.

Anche l’intervento della Corte Costituzionale è stato decisivo sul punto. Essa, infatti, ha riconosciuto la copertura assicurativa a malattie diverse da quelle incluse nelle tabelle, purché si dimostri la causa di lavoro. La conferma di tale assunto si ritrova anche nella legge n. 38/2000. Essa, all’art. 10, chiarisce che “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale.” Di conseguenza, anche gli Ermellini affermano: ” sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro……, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica.” Ne consegue che anche il mobbing, provocato dal datore di lavoro, è qualificabile come malattia professionale indennizzabile dall’inail.

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